Rollo: Fare attenzione sulla questione della chimica a Brindisi

È giusto! Bisogna fare attenzione ed essere in allerta sul futuro della chimica in Italia e quindi a Brindisi!

DOW ed EVC sono state esperienze significative! Tuttavia non è detto che nuovo è cattivo! L’industriale o il finanziere che investe lo per guadagnare e chi investe guadagna se l’investimento porta ad un aumento di produttività e possibilmente di occupazione!

Forse è ancora prematuro parlarne non conoscendo i termini della questione. Va bene pensare a DOW ed EVC ma a Brindisi abbiamo esempi virtuosi di nuovi investitori esteri come nel caso di Basell, Avio, Sanofi e Jindal!

D’altra parte la presenza di ENI a Brindisi non è che si sia fatta particolarmente notare!

Sicuramente ha dato molto al territorio in termini di occupazione professionalità ma anche il territorio ha dato molto ad ENI, in particolare sotto il profilo ambientale(vedi,da ultimo, il problema delle sfiammate).

Valutiamo attentamente quindi questi eventuali nuovi compagni di viaggio e proviamo magari ad inserirci nella trattativa della eventuale cessione. Potrebbe essere un’occasione per restituire al territorio quelle aree, fabbricati ed impianti oggi inutilizzati all’interno del recinto del petrolchimico da destinare a nuovi insediamenti produttivi!

Esiste già una legislazione in tal senso! L’art. 63 della legge 448/1998 testualmente recita:

  1. Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale.
  2. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.
  3. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.
  4. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo attualizzato di acquisto delle aree e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.
  5. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.
  6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

Se c’è quindi volontà di venire incontro al territorio, questa potrebbe essere un’occasione, anche attraverso l’utilizzo della suddetta norma di legge, di facilitare la nascita di nuove iniziative imprenditoriali all’interno dell’indotto della chimica.

Il PRESIDENTE

f.to Marcello Rollo

 

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