Da oggi depenalizzati oltre 40 reati. L'elenco.
Diventa operativa da oggi la depenalizzazione approvata dal governo Renzi,
che porta fuori dal codice penale oltre 40 illeciti. Da questa notte, dunque, non sono più puniti alcuni comportamenti che ieri erano considerati reati come la guida senza patente, l’ingiuria, la falsità in scrittura privata, gli atti osceni in luogo pubblico, gli atti contrari alla pubblica decenza, il danneggiamento, i piccoli e grandi dispetti condominiali, l’appropriazione di cose smarrite.
Ecco una scheda sintesi dei reati oggetto di penalizzazione:
Delitti contro la fede pubblica:
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.); - Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall'art. 486 c.p. Atto privato (art. 488 c.p.); - Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, comma 2, c.p.); Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
(sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12mila)
Delitti contro la moralità e il buon costume:
- Atti osceni (art. 527, comma 1, c.p.); Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, commi 1 e 2, c.p.)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila e da euro 10mila a euro 50mila)
Delitti contro la persona:
- Ingiuria (art. 594 c.p.)
(sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila ovvero da euro 200 a euro 12mila se il fatto è determinato o è commesso in presenza di più persone)
Delitti contro il patrimonio:
- Sottrazione di cose comuni (Art. 627 c.p.); - Danneggiamento semplice (Art. 635, comma 1, c.p.); Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647 c.p.)
(sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila)
Contravvenzioni di polizia:
- Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652, commi 1, 2, c.p.); Abuso della credulità popolare (Art. 661 c.p.); Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, commi 1, 2 e 3, c.p.; Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726 c.p.)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 15mila e da euro 5mila a euro 10mila)
Leggi speciali:
- Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 del d.l. n. 463/1983)
(sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila se l'importo omesso è inferiore a 10mila euro annui, altrimenti reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro);
- Guida senza patente (art. 116, comma 15, del Dlgs 285/1992) (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila)
- Riciclaggio (omessa identificazione omessa registrazione ex art. 55, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2007)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila)
- Interruzione volontaria gravidanza senza osservanza delle modalità indicate dalla legge (ex art. 19, comma 2, l. n. 194/1978)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila)
- Violazione norme pubblica sicurezza (ex art. 11 del r.d. n. 234/1931)
(sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila)
- Violazione norme diritto d'autore (ex art. 171-quater l. n. 633/1941)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila)
- Contrabbando violazioni doganali (ex art. 282-292 d.p.r. n. 43/1973)
(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 50mila)