Confconsumatori: anziani non autosufficienti e Alzheimer. Chi paga la retta?
Per i malati di Alzheimer il ricovero è gratuito, mentre i parenti di ultra 65enni non autosufficienti non devono pagare la retta. A fronte delle numerose richieste pervenute al coordinamento istituito tra la Confconsumatori – Federazione Provinciale di Brindisi e l’Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore, il coordinamento fa chiarezza in tema di ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito RSA) e nelle case di cura convenzionate. Il coordinamento si occupa da anni del tema, non soltanto della legittimità del pagamento della retta del ricovero ma, più in generale, delle politiche socio- assistenziali per gli anziani, oggi del tutto insufficienti.
Tra i tanti casi che si sono rivolti agli sportelli dell’associazione, occorre fare un distinguo tra i malati di Alzheimer e gli anziani ultra 65enni non autosufficienti o con handicap gravi.
Nel caso di anziani ultra 65enni o con handicap gravi, numerose pronunce giurisprudenziali confermano che, qualora la persona ricoverata non sia più in grado di provvedere al pagamento della retta con mezzi propri, il Comune e la RSA non possono, come invece spesso avviene, obbligare i parenti a subentrare e a garantire la copertura della retta imponendo la sottoscrizione di un documento, quasi sempre presentato come condizione indispensabile al ricovero. «Su tale documento – spiega l’avv. Emilio Graziuso, responsabile del coordinamento Confconsumatori – Dalla Parte del Consumatore e componente del direttivo nazionale della Confconsumatori - si è espressa la Corte di Cassazione, valutandolo una promessa unilaterale che perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato: dunque i parenti, ai quali sia stata imposta la sottoscrizione di un impegno di pagamento sul presupposto che altrimenti non sarebbe stato possibile il ricovero dell’anziano, possono recedere, inviando una formale dichiarazione in tal senso attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno ed interrompendo il pagamento della retta, anche se il parente è ricoverato da tempo». Non possono essere chieste le somme versate prima del recesso e, va ricordato, se l’anziano ha mezzi propri deve provvedere al pagamento della retta.
Nei pazienti affetti da Alzheimer la Corte di Cassazione ha stabilito che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche perché non è possibile, in questi casi, distinguere tra spese mediche e quella di degenza. «Dunque – chiarisce l’avv. Graziuso - il Comune o la Casa di Cura convenzionata non possono rifarsi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. Ne discende che sia che il paziente sia ancora in vita sia in caso sia deceduto, è possibile chiedere la restituzione delle rette versate dai parenti e dal malato stesso».