Il diritto di resistenza (di Carmelo Molfetta).
Non tutto il dibattito svolto durante i lavori della Costituente confluì poi nella Carta Costituzionale.
Uno dei casi più famosi fu proprio quello dell’inclusione della legge elettorale tra quelle originariamente ritenute non assoggettabili a referendum abrogativo.
Con una azione poco limpida attribuita a Ruini mirabilmente raccontata da Luciano Canfora in una sua recente pubblicazione, la legge elettorale, dapprima inclusa tra quelle non abrogabili con il referendum grazie ad un emendamento proposto dalla deputata del PCI Maria Maddalena Rossi e approvato dalla Commissione Costituente, al momento dell’approvazione finale dell’art. 75 Cost. venne clandestinamente esclusa. Così tutto il relativo dibattito parlamentare svolto ai massimi livelli giuridici e politici, non approdò verso l’approvazione di una norma positiva.
Se si pensa al “cinematografo” (dal film Full metal jacket) a cui assistiamo oggi sulla riforma della legge elettorale, ben se ne apprezzano le conseguenze: se la legge elettorale concepita dai padri costituenti (il sistema proporzionale l’unico ritenuto idoneo a rappresentare il nesso indissolubile tra voto e rappresentatività) fosse stata definitivamente inclusa tra quelle non abrogabili con referendum, la sua eventuale modifica, del tutto legittima e possibile dal punto di vista strettamente costituzionale, avrebbe dovuto seguire l’iter del procedimento di revisione costituzionale. Così non fu ed oggi ne subiamo le conseguenze: ad ogni cambio di maggioranza si pensa, ed in alcuni casi si approva anche, ad una legge elettorale che consenta l’autoconservazione della vigente maggioranza politica spesso sacrificando se non proprio sopprimendo, come ha statuito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1/2014 i principi costituzionali del voto libero, segreto, personale ed uguale.
Particolare attenzione merita il dibattito sul “diritto di resistenza”, che occupò a lungo e ad altissimo livello giuridico, la discussione dei padri costituenti.
Durante la seduta pomeridiana del 4/12/47, l’Assemblea Costituente, riprendendo la discussione interrotta, si occupò del principio costituzionale secondo cui “ Quando i poteri pubblici violino le libertà fondamentali dei diritti garantiti dalla Costituzione, la resistenza all’oppressione è diritto e dovere del cittadino”. Il segretario De Vita, riportando le posizioni dell’on. le Dossetti e Cevolotto, lesse il principio su cui si aprì ampia discussione che registrò interventi di indubbio valore giuridico.
L’onorevole Benvenuti propose la formula “Non è punibile la resistenza opposta dal cittadino ad atti compiuti dai pubblici poteri in forza di atti legislativi incostituzionali”.
L’on. le Caroleo sostenne che “Non è punibile la resistenza ai poteri pubblici nei casi di violazione delle libertà fondamentali garantite dalla Costituzione”.
Il più oltranzista fu un mite democristiano, alto giurista, non propriamente un pericoloso terrorista e neanche un comunista che sostenne che “ E’ diritto e dovere dei cittadini singoli o associati, la resistenza che si renda necessaria a reprimere la violazione dei diritti individuali e delle libertà democratiche da parte di pubbliche autorità”.
La tragedia totalitaria fascista appena conclusasi alimentava l’animo di questi grandi. Si resta sbalorditi di fronte ad enunciazioni di principi così pregnanti di attualità.
Non possa giorno, infatti, che il tema della governabilità assurto a principio assorbente, ed anche annientante, di ogni altro diritto politico non si manifesti in tutta la sua pericolosità. Una politica tutta muscolosa che tende a far valere solo la maggioranza numerica, mina alle fondamenta lo stesso confronto democratico.
Di quel “diritto di resistenza” non risultano codificazioni positive. Gli studiosi sostengono che ciò fu dovuto ad una certa confusione che si registrò durante il dibattito sui concetti di resistenza e di rivoluzione, con la conseguenza che nonostante il voto compatto di comunisti, socialisti ed autonomisti, il principio del diritto di resistenza non trovò collocazione all’interno della carta costituzionale.
Tuttavia esso è ben presente nella Costituzione e trova origine e tutela proprio nell’art. 1 della Costituzione.
Provate a confrontare l’art. 1 dello Statuto Albertino con l’omologo della Costituzione.
Scoprirete che in quello è detto che la religione cattolica è la sola religione dello Stato, nella Costituzione Repubblicana è detto che la sovranità appartiene al popolo.
Tradotto significa che il sovrano dello Statuto è promanazione diretta di Dio, mentre con la Costituzione Repubblicana è il popolo che detiene la sovranità.
Se la rappresentanza popolare risultasse falsata da tecniche elettorali, anche la sovranità popolare risulterà dimidiata.
Quando tra i rappresentanti del popolo e il popolo stesso si verifica un corto circuito, ricordiamo la recente altissima e maggioritaria astensione all’ultima consultazione elettorale, anche la sovranità popolare risulta compromessa.
Se le istanze che provengono dal popolo non troveranno adeguata considerazione, il popolo ha tutto il diritto di esercitare le prerogative che provengono dall’ essere il titolare della sovranità e dunque di esercitare il diritto di resistenza.
25 dicembre 2014
Carmelo Molfetta