Carlo Ferraro: osservazioni alla risposta del sindaco alla mia interrogazione del 12 luglio 2019.

Ieri, alle ore 13:45, dopo 40 giorni di attesa sui 20 previsti dal Tuel, ho finalmente ricevuto via mail dalla segreteria del Comune la risposta alla mia interrogazione

sui fatti concernenti i versamenti alla cassa Forense in favore del presidente del consiglio Orsini, fatti dal Comune di Mesagne. Peccato che la notizia fosse di dominio pubblico già la mattina stessa e che qualche giornalista avesse già chiesto un mio parere su detta risposta. Come si dice in questi casi, sono caduto dalle nubi!

Non mi è sembrato molto “istituzionale” il fatto di pubblicare la notizia prima che questa accadesse; come ha avuto modo di ricordare il consigliere Vizzino nella prima seduta pubblica del consiglio comunale, “nelle faccende istituzionali, la forma è sostanza”, così, diciamola tutta, mi sono sentito scavalcato nelle mie prerogative di consigliere comunale. Anche perché personalmente avevo chiesto al sindaco il permesso di pubblicare la sua risposta sugli organi di stampa, appena l’avessi ricevuta.

Ma veniamo ai fatti: risulta che il consigliere Orsini abbia goduto della corresponsione dei contributi minimi alla Cassa Forense, durante la sua attività di Presidente del Consiglio, in maniera illegittima, visto che nulla è previsto nel TUEL per i Presidenti del Consiglio di un comune a di sotto dei 50.000 abitanti.

Risulta anche che, passati tre anni dal godimento di tale diritto, per l’amministrazione comunale è impossibile reclamare alcun rimborso.

Inoltre il sindaco, all’epoca dei fatti consigliere comunale, mi fa sapere che all’epoca fece diverse interpellanze relative alla corresponsione di tale privilegio, ma che nulla accadde.

(Da rimarcare, di passaggio, il comportamento irrituale del commissario prefettizio che, invece di denunciare pubblicamente la cosa avrebbe potuto ascoltare preliminarmente il cons. Orsini, per poter chiarire la faccenda o, meglio, chiedere lumi al Prefetto ponendogli il quesito sulla legittimità di tali rimborsi. Perché non è stata adottata questa procedura più istituzionale?)

La risposta conferma genericamente quanto asserito dal sindaco nel primo consiglio comunale, ma inevitabilmente genera alcune osservazioni, dal momento che essa non colma tutti i lati oscuri della questione e genera ulteriori domande più sostanziali: chi ha autorizzato il pagamento e in forza di quali decisioni? Sulla base di che cosa sono stati pagati? Quali sono i relativi atti deliberativi?

Insomma, diciamo che la risposta del sindaco si ferma una volta dimostrato che quei pagamenti furono illegittimi, senza indagare il perché furono pagati quei contributi, che è il nocciolo vero della questione, se corrisponde a verità il fatto che altri consiglieri hanno goduto di questo privilegio. Ma questo, evidentemente, libererebbe il consigliere Orsini dall’ombra dell’appropriazione indebita, invalidando la denuncia del sindaco.

Alla luce di queste brevi considerazioni, visto che la questione è più complessa di come è stata prospettata, risulta davvero inopportuno il gesto oratorio con cui il sindaco accompagnò il suo atto d’accusa. Il gesto dell’avvitare la lampadina con destrezza, effettuato pronunciando le fatidiche parole: “sottratti…sottratti!”, (al nostro sindaco piace usare tutte le armi dell’oratoria, massimamente ripetere con tono grave una parola chiave), risulta, alla luce di questi fatti, un po’ temerario, e se volete, anche ridicolo.

Fatto da chiunque in un qualsiasi bar dove, tra un mojito e l’altro, si discute a tempo perso della moralità dei politici, potrebbe anche essere giustificato; fatto nel primo consiglio comunale dal primo cittadino, fresco di nomina, non è assolutamente giustificabile, perché un sindaco dovrebbe essere lo specchio migliore della sua comunità, al di sopra delle parti, e non un avventore qualsiasi.

Tra l’altro, seguendo lo statuto comunale, ritengo che tali dichiarazioni, per la loro portata, siano di competenza del segretario del Comune, l’unico titolato a segnalare quanto avvenuto nella sede opportuna.

Sicuramente il sindaco, appena nominato e spinto dall’impeto del fare, è andato oltre le sue prerogative e, altrettanto sicuramente, nessuno gli farà una tirata d’orecchi, anche se di mezzo c’è l’onorabilità di un uomo che ha svolto il suo ruolo con coscienza e competenza, rinunciando peraltro a diversi emolumenti derivanti dalla sua attività prestata all’ente comunale. E che per 40 giorni ha vissuto sub suspicio di essere un ladro.

E siccome in certe faccende è bene andare fino in fondo, e non tirare la pietra e nascondere la mano, lunedì presenterò una interrogazione scritta al sindaco, volta a chiarire il vero nocciolo della questione: le responsabilità di chi ha deciso che quelle somme fossero liquidate e le ragioni per cui sono state accordate.

Considerando il fatto che si tratta di un ipotetico danno erariale per le casse del Comune, mi parrebbe opportuno segnalare quanto avvenuto alla Corte dei Conti affinché tali somme, e quelle che possono riferirsi ad altri professionisti nelle identiche condizioni dell’avv. Orsini, possano rientrare nella disponibilità del Bilancio comunale. Tale correttezza procedurale è dovuta nei confronti della Città e dei cittadini rappresentati in Consiglio comunale.

Carlo Ferraro

Questa la risposta del Sindaco all’interrogazione fatta da Carlo Ferraro

Oggetto: INTERROGAZIONE sulla questione "Fernando Orsini" presentata dal Consigliere Dott. Arch. Carlo Ferraro - Risposta.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto presentata con nota acclarata al protocollo generale n. 0021026 del 12.07.2019, si comunica quanto segue:

Nel periodo intercorrente tra il 2010 e il 2015 l'Avvocato Fernando Orsini ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale come da proclamazione avvenuta in data 24.04.2010;

In data 14/05/2010 e stato eletto Presidente del Consiglio Comunale come risulta da deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14/05/2010;

L'Avvocato Fernando Orsini è cessato dalla suddetta carica al termine della consiliatura avvenuta in data 30/06/2015;

Nel periodo 2010-2015 il Consigliere Fernando Orsini ha percepito l'indennità di carica quale Presidente del Consiglio pari ad euro 1394,43 mensili;

Nel medesimo periodo sono stati versati alla Cassa Forense i contributi minimi, per conto del professionista, che vengono quantificati, sulla scorta delle note provenienti dalla Cassa forense agli atti della Segreteria e salva ulteriore verifica contabile da effettuare presso l'Area finanziaria, come segue:

Anno 2010: € 1.978,00;

Anno 2011: € 3.388,00;

Anno 2012: € 3.401,00;

Anno 2013: € 3.512,00; 

Anno2014: € 3.651,00;

La norma di riferimento e l'art. 86 TUEL che espressamente recita:

  1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro,  il versamento deli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia,  per  i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni  e  di  consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione  superiore a 10.000  abitanti,  per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 per i presidenti dei consigli provinciali che  siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente  testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui ii comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.
  2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l’amministrazione locale provvede. allo stesso titolo previsto dal comma 1. al pagamento di una cifra forfettaria annuale. versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanta previsto per i lavoratori dipendenti,   da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico.

-Per un Ente delle dimensioni del Comune di Mesagne la norma sopra richiamata in realtà prevede l'obbligo del versamento  degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per il Sindaco e per gli Assessori che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del TUEL oppure - se non sono lavoratori dipendenti - l'Ente deve provvedere alto stesso titolo  al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili purché vi sia una espressa e concreta rinuncia all'espletamento dell'attività lavorativa; tale versamento non è previsto per il Presidente del Consiglio Comunale poiché la popolazione del Comune di Mesagne a inferiore a 50.000 abitanti.

Con nota prot. n.24765 del         16.09.2016 l'Ufficio Segreteria del Comune ha provveduto a comunicare agli Amministratori locali in carica che non si trovavano nelle condizioni di cui all'art. 86 commi 1 e 2 del TUEL la sospensione a decorrere dal 01/07/2016 del versamento dei contributi previdenziali minimi;

Con nota del Commissario straordinario prot. n.13839 del 30.04.2019 e stato chiesto alla Cassa Forense di conoscere le modalità per procedere al recupero dei contributi versati per il periodo 2010-2015 per gli Amministratori locali iscritti per i quali non ricorrevano i presupposti di legge;

In risposta alla nota del Commissario straordinario la Cassa Forense con comunicazione pervenuta in data 30.05.2019 al prot. n.16290 ha affermato che la possibilità di restituzione delle quote e subordinata alla sussistenza di due presupposti:

o             Che i versamenti siano eseguiti entro tre anni dalla richiesta di restituzione;

o             Che il rapporto tra Ente, Amministratore locale ed Enti previdenziali non sia stato nel frattempo

definito.

Nel caso di specie — prosegue la Cassa forense nella nota — trattandosi di rapporti definiti prima della data della richiesta - la Cassa non potrà procedere al rimborso richiesto;

In conclusione si può sostenere che il pagamento effettuato dal Comune in favore dell'allora Presidente del Consiglio Comunale è illegittimo, poichè non rientra nella previsione dell'art.86 del TUEL in quanto, come già esposto, la popolazione del Comune di Mesagne e inferiore a 50.000 abitanti.

Non si conoscono le ragioni per cui le Amministrazioni precedenti non si sono attivate per il recupero delle somme nonostante la questione sia stata posta dal sottoscritto, nelle vesti di Consigliere Comunale, pin volte pubblicamente.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il sindaco

Dott- Antonio Matarrelli

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