Concorso geometri: rispettata la distinzione delle funzioni, sulla vicenda solo speculazioni piccole e meschine.
Con determinazione n. 2388 del 20.12.2018 veniva bandito concorso per l’assunzione di un istruttore tecnico, geometra categoria “C”,
da assegnare all’area tecnica. Con delibera n. 20 del marzo 2019, il Commissario straordinario, in qualità di organo “super partes”, approvava un nuovo piano triennale del fabbisogno del personale 2019-2021 prevedendo l’assunzione per l’anno 2019 di 3 istruttori tecnici geometri, a seguito di valutazione dalla quale emergeva la carenza di organico presso l’Area tecnica e la relativa necessità di far fronte a tale situazione. In ragione di tanto, la determina n.2148 del 24.10.2019 scaturiva al fine di sopperire alla carenza di organico rilevata dal Commissario e non per agevolare gli “audaci”. Tant’è vero che il concorso è stato regolarmente espletato da una commissione nominata dalla ex segreteria, la dottoressa Giorgia Vadacca, e si è concluso con l’approvazione di una graduatoria definitiva di 9 idonei, rettificata il 20.09.2019 solo ed esclusivamente perché la stessa Commissione aveva omesso di valutare i titoli in possesso di uno dei concorrenti partecipanti, accogliendo una esplicita richiesta.
Pertanto, sulla scorta della carenza di organico già rilevata ed accertata dal Commissario straordinario, il Segretario comunale, in qualità di responsabile delle risorse umane, aveva determinato di assumere - oltre alla vincitrice del concorso - anche il secondo idoneo mediante scorrimento della graduatoria. La Corte dei Conti, sezione regionale della Puglia, con deliberazione 72/2019/PAR afferma che, per quanto riguarda il limite di utilizzo dello scorrimento delle graduatorie vigenti previsto dall’art.91 comma 4 del TUEL, i posti da coprire non debbano essere “di nuova istituzione o trasformazione, rispetto all’indizione del concorso”.
Un orientamento meno restrittivo, sancito dalla Corte dei Conti sezione Veneto, delibera 189/2018/PAR, si sofferma invece sull’evoluzione dinamica della normativa, puntando l’attenzione sulle innovazioni introdotte dall’art.4 del D.Lgs n.75/2017, e sulle emanande linee di indirizzo ministeriali per la predisposizione dei piani triennali del fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche, e sostenendo che “il nuovo sistema, nella proiezione che ne fa il legislatore dovrebbe essere caratterizzato dall’abbandono del concetto stesso di dotazione organica di tal che la distinzione … tra posti in organico resi disponibili in base a vacanze pregresse rispetto alle procedure concorsuali e posti di nuova istituzione, dovrebbe venire meno.”
La decisione assunta dal responsabile delle Risorse Umane di annullare in autotutela la determina di assunzione rientra nelle sue legittime prerogative, nella distinzione operata dall’art.97 della Costituzione che delinea una “netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie”, principio cardine per questa Amministrazione comunale, ispirata al pieno rispetto del principio di separazione dei poteri. Ancora una volta, le illazioni mosse solo per insinuare interessi di parte volti ad agevolare non gli uffici tecnici in difficoltà ma, a dire di qualcuno, “un ragazzo bravo ed anche particolarmente fortunato”, si sono ripercosse sulla possibilità di potenziare gli uffici comunali ed i servizi. L’Amministrazione comunale continuerà ad operare per la promozione delle politiche attive del lavoro in generale e, nello specifico, per favorire l’impiego e l’impegno di nuovi giovani qualificati, necessari per garantire i principi di efficacia ed efficienza nella pubblica amministrazione.
Maria Teresa Saracino
Assessore alle Risorse Umane Comune di Mesagne