Nota a margine conferenza stampa dei consiglieri di opposizione.

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di ieri, in qualità di Consiglieri di opposizione ci siamo allontanati dall’aula

durante le comunicazioni del Sindaco. Non ci è stato concesso di esprimere le ragioni del nostro allontanamento prima che il Sindaco svolgesse le sue comunicazioni, ed è opportuno esplicitarle compiutamente per evitare che questo comportamento si presti ad interpretazioni sbagliate. Lo abbiamo fatto non già per disprezzo verso le Istituzioni,  o per la volontà di sottrarci ad un confronto democratico nel Consiglio Comunale, come pure il Sindaco e qualche Consigliere Comunale di maggioranza hanno dichiarato in nostra assenza. E’ vero, semmai, il contrario: ci siamo ribellati alla mancata iscrizione all’ordine del giorno del punto sulle determinazioni che intende assumere il Sindaco in seguito alla nota prefettizia sui consulenti politici. La richiesta di portare questo argomento in Consiglio era stata sottoscritta da cinque consiglieri comunali e a nostra memoria mai, nel Comune di Mesagne, ad una simile proposta era stato opposto un diniego. Riteniamo che questo episodio denunci una insopportabile parzialità del Presidente del Consiglio, che non si è reso garante del diritto di iniziativa di ogni consigliere comunale così come la normativa vigente gli impone. Ne ci si può nascondere dietro al fatto che questo argomento fosse già oggetto delle comunicazioni del Sindaco, dal momento che lo strumento delle comunicazioni restringe molto il dibattito, concedendo una replica di pochi minuti ad un solo consigliere per gruppo  e non prevendendo la possibilità di presentare ordini del giorno sui quali il Consiglio si esprime con un voto.

Riteniamo che fosse nostro diritto discutere non tanto del parere del Prefetto quanto delle determinazioni che il Sindaco dovrà assumere, dal momento che la nota prefettizia richiama inequivocabilmente il Comune di Mesagne a prendere iniziative al fine di garantire “la regolarità dell’azione amministrativa” al momento violata come si evince dalla stessa nota:

il Ministero dell’Interno ha rilevato che, nel caso di specie, difetterebbe l’esistenza di un apposito regolamento comunale che disciplini in modo specifico la modalità di promozione e partecipazione attiva della cittadinanza. Infatti non appare esimente il richiamo operato negli atti di conferimento degli incarichi in parola all’art. 98 del vigente regolamento comunale sull’organizzazione degli uffici e dei servizi in quanto detto articolo riguarda gli incarichi di studio, ricerca e consulenza e non anche le forme di collaborazione diretta dei cittadini su base volontaria come sopra delineate. Da ciò discende la necessità che il Comune di Mesagne adotti il richiesto regolamento, al fine di garantire la regolarità dell’azione amministrativa”.

Ciò significa che è messa a rischio la legittimità di tutti gli atti che i consulenti politici del Sindaco pongono in essere dal momento che accedono ai documenti non come sarebbe consentito ad ogni normale cittadino, utilizzano e si servono di ambienti e strumenti dell’Ente e, in contrasto con gli stessi decreti di nomina, svolgono funzioni che sono riconducibili allo status di un Amministratore (relazionano nelle commissioni e nei consigli comunali, rappresentano l’Amministrazione nelle manifestazioni pubbliche). Ciò detto, quello messo in atto dal Sindaco è un vero e proprio ampliamento surrettizio della Giunta, coinvolgendo personale politico candidato nelle liste a suo sostegno o giunto in soccorso nel turno di ballottaggio. Altro che cittadini volontari!

A TAL PROPOSITO IL MINISTERO DEGLI INTERNI APPOSITAMENTE SENSIBILIZZATO SULLA FATTISPECIE ANALOGA HA AVUTO MODO DI PRECISARE E RIBADIRE (perché già in precedenza il 03/01/2018 si era pronunciato in tal senso): “occorre osservare che l’ordinamento degli enti locali non prevede la figura del «consigliere politico»; i consiglieri, gli assessori ed il Sindaco, quali organi di governo degli enti locali, sono figure tipiche individuate dalla legge. Nel sistema posto dal legislatore costituzionale, art. 117, lettera p), lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di «organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, province e Città metropolitane», mentre all’ente locale è riconosciuta un’autonomia statutaria, normativa, organizzativa amministrativa nel rispetto, però, dei principi fissati dal decreto legislativo n. 267/00. E’ prevista la possibilità di istituire uffici di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell’art. 90 del citato decreto legislativo che al comma 1 demanda al regolamento degli uffici e dei servizi la possibilità di prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge. Pertanto la “individuazione della figura del consigliere politico non appare compatibile con l’ordinamento degli enti locali”. (Fonte “Italia Oggi” del 08/11/2019).

I Consiglieri comunali di opposizione.

Per offrirti il miglior servizio possibile questo sito utilizza cookies. Continuando la navigazione acconsenti al loro impiego in conformità della nostra Cookie Policy.