Oggetto: Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio comunale in materia di coronavirus COVID-19 - DPCM dell’08/03/2020.
IL SINDACO
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32. Che dispone “…sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria”, all’art.1 dispone di “evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”;
VISTO l'art. 3, lett. f), g), h) del suddetto DPCM;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 175 dell'08/03/2020 in merito a "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
RICHIAMATE le Informative Sindacali del 05/03/2020 e del 07/03/2020 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio comunale in materia di coronavirus COVID-19;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali - D.LGS. 267/2000;
DISPONE
La sospensione, su tutto il territorio comunale, dell’apertura dei musei e di tutti i luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dall’08.03.2020 fino al 03.04.2020, salve diverse previsioni;
INVITA
Tutta la cittadinanza, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 su tutto l’intero territorio comunale, a rispettare tassativamente le disposizioni previste del DPCM dell’08/03/2020 ed, in particolare, le seguenti lettere di cui all’art.2 c.1: a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione; d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell‘attività in caso di violazione; f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
La presente disposizione è trasmessa nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a: Comando di Polizia Municipale; Commissariato Polizia di Stato - Mesagne; Comando Stazione dei Carabinieri - Mesagne;
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente disposizione, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato).
Dalla residenza municipale, 8 marzo 2020
IL SINDACO
Dott. Antonio MATARRELLI