Interrotti i lavori programmati degli enti gestori pubblici esercizi.
Emergenza Coronavirus: Mesagne, interrotti tutti i lavori programmati e rinviabili degli enti concessionari
e gestori di pubblici esercizi (elettricità, acqua, gas, fogna, rete internet). In considerazione della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, e finché non sarà cessata l’emergenza sul territorio nazionale, il sindaco Toni Matarrelli ha previsto con ordinanza che gli enti concessionari e i gestori di pubblici servizi operanti nel territorio del Comune di Mesagne interrompano tutte le attività e i lavori programmati che possono essere ragionevolmente rinviati, al fine di salvaguardare la popolazione da ogni possibile rischio di diffusione del Coronavirus COVID-19 e da ogni possibile interruzione di pubblici servizi. Saranno consentiti interventi urgenti di ripristino di guasti e di messa in sicurezza al fine di garantire ordinarie condizioni di esercizio. I gestori interessati sono 'E-Distribuzione', Aqp, 'Telecom Italia', '2iretegas' e 'Fastweb'.
L’ordinanza:
AREA III - LAVORI PUBBLICI
Protezione Civile
COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 7 del 12/03/2020
Oggetto: Interruzione e rinvio di tutte le attività ed i lavori programmati e differibili dagli ENTI CONCESSIONARI E/O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. Emergenza COVID-19
IL SINDACO
VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;
VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;
VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001 n. 401;
VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi presso il Ministero dell’Interno;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;
VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11/04/2014;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32. Che dispone “…sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria”, all’art.1 dispone di “evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”;
VISTO l'art. 3, lett. f), g), h) del suddetto DPCM;
VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 175 dell'08/03/2020 in merito a "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
RICHIAMATE le Informative Sindacali del 05/03/2020, del 07/03/2020 e dell’8/03/2020 che qui si intendo integralmente riportate - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio comunale in materia di coronavirus COVID-19;
PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio comunale, e che il D.P.C.M. 09/03/2020 cd. “IORESTOACASA” ha imposto ai cittadini di limitare all'essenziale gli spostamenti con conseguente continuo stazionamento presso le proprie residenze;
RITENUTO che in virtù di quanto sopra è opportuno attivare ogni misura utile ad evitare ogni attività non rientrante nelle forme di servizi essenziali che possono essere causa e/o favorire la diffusione del Virus COVID-19;
CONSIDERATO che gli Enti concessionari di pubblici servizi operanti nel territorio comunale, pur operando per mantenere attivi servizi primari, possono nella contingenza e comunque entro il termine del 03 aprile 2020 rinviare i lavori non urgenti, e dunque procrastinabili, che implicano disservizi per l'utenza e comunque interruzioni di pubblici servizi e/o attività che possono causare e/o favorire la diffusione del CoronaVirus COVID-19;
VISTA la dichiarazione di emergenza epidemiologica da Coronavirus – COVID-19
RITENUTO che, nelle more del ritorno alle normali condizioni di vita, e fino a che non venga dichiarata cessata l’emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sia imprescindibile assicurare ogni sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
VISTO l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
- agli Enti concessionari e/o gestori di pubblici servizi operanti nel territorio del Comune di Mesagne, di interrompere e rinviare tutte le attività e i lavori programmati che possono essere ragionevolmente procrastinabili, al fine di salvaguardare la popolazione da ogni possibile rischio di diffusione del CoronaVirus COVID-19 e da ogni possibile interruzione di pubblici servizi;
DISPONE
- che a norma dell’art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l’Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI, Responsabile dell’Area III Lavori Pubblici dell’Ente;
- che la presente ordinanza sia inviata a tutti gli enti e/o gestori di pubblici servizi operanti nel territorio comunale;
- di pubblicare la presente Ordinanza sull’Albo Pretorio oltre che sul sito internet istituzionale di questo
- di trasmettere la presente Ordinanza, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:
- Comando di Polizia Municipale
- Commissariato Polizia di Stato - Mesagne
- Comando Stazione dei Carabinieri - Mesagne
Mesagne, 12/03/2020
IL SINDACO
F.TO Dott. Antonio MATARRELLI
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
- 799 di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.
Mesagne, lì 12/03/2020
IL MESSO COMUNALE/ADDETTO
F.to Cosimo PASIMENI
Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.