Interrotti i lavori programmati degli enti gestori pubblici esercizi.

Emergenza Coronavirus: Mesagne, interrotti tutti i lavori programmati e rinviabili degli enti concessionari

e gestori di pubblici esercizi (elettricità, acqua, gas, fogna, rete internet). In considerazione della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, e finché non sarà cessata l’emergenza sul territorio nazionale, il sindaco Toni Matarrelli ha previsto con ordinanza che gli enti concessionari e i gestori di pubblici servizi operanti nel territorio del Comune di Mesagne interrompano tutte le attività e i lavori programmati che possono essere ragionevolmente rinviati, al fine di salvaguardare la popolazione da ogni possibile rischio di diffusione del Coronavirus COVID-19 e da ogni possibile interruzione di pubblici servizi. Saranno consentiti interventi urgenti di ripristino di guasti e di messa in sicurezza al fine di garantire ordinarie condizioni di esercizio. I gestori interessati sono 'E-Distribuzione', Aqp, 'Telecom Italia', '2iretegas' e 'Fastweb'.

L’ordinanza:

AREA III - LAVORI PUBBLICI

 

Protezione Civile

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 7 del 12/03/2020

 

Oggetto: Interruzione e rinvio di tutte le attività ed i lavori programmati e differibili dagli ENTI CONCESSIONARI E/O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. Emergenza COVID-19

IL SINDACO

 

 

VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;

VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001 n. 401;

VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi presso il Ministero dell’Interno;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11/04/2014;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32. Che dispone “…sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione  dell'emergenza epidemiologica  da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria”, all’art.1 dispone di “evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”;

VISTO l'art. 3, lett. f), g), h) del suddetto DPCM;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 175 dell'08/03/2020 in merito a "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

RICHIAMATE le Informative Sindacali del 05/03/2020, del 07/03/2020 e dell’8/03/2020 che qui si intendo integralmente riportate - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio comunale in materia di coronavirus COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio comunale, e che il D.P.C.M. 09/03/2020 cd. “IORESTOACASA” ha imposto ai cittadini di limitare all'essenziale gli spostamenti con conseguente continuo stazionamento presso le proprie residenze;

RITENUTO che in virtù di quanto sopra è opportuno attivare ogni misura utile ad evitare ogni attività non rientrante nelle forme di servizi essenziali che possono essere causa e/o favorire la diffusione del Virus COVID-19;

CONSIDERATO che gli Enti concessionari di pubblici servizi operanti nel territorio comunale, pur operando per mantenere attivi servizi primari, possono nella contingenza e comunque entro il termine del 03 aprile 2020 rinviare i lavori non urgenti, e dunque procrastinabili, che implicano disservizi per l'utenza e comunque interruzioni di pubblici servizi e/o attività che possono causare e/o favorire la diffusione del CoronaVirus COVID-19;

VISTA la dichiarazione di emergenza epidemiologica da Coronavirus – COVID-19

RITENUTO che, nelle more del ritorno alle normali condizioni di vita, e fino a che non venga dichiarata cessata l’emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sia imprescindibile assicurare ogni sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

-           agli Enti concessionari e/o gestori di pubblici servizi operanti nel territorio del Comune di Mesagne, di interrompere e rinviare tutte le attività e i lavori programmati che possono essere ragionevolmente procrastinabili, al fine di salvaguardare la popolazione da ogni possibile rischio di diffusione del CoronaVirus COVID-19 e da ogni possibile interruzione di pubblici servizi;

DISPONE

  1. che a norma dell’art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l’Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI, Responsabile dell’Area III Lavori Pubblici dell’Ente;
  2. che la presente ordinanza sia inviata a tutti gli enti e/o gestori di pubblici servizi operanti nel territorio comunale;
  3. di pubblicare la presente Ordinanza sull’Albo Pretorio oltre che sul sito internet istituzionale di questo
  4. di trasmettere la presente Ordinanza, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:
  • Comando di Polizia Municipale
  • Commissariato Polizia di Stato - Mesagne
  • Comando Stazione dei Carabinieri - Mesagne

Mesagne, 12/03/2020                                                             

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

 

  1. 799 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 12/03/2020                                            

IL MESSO COMUNALE/ADDETTO

F.to Cosimo PASIMENI

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

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