Sospensione della sosta a pagamento nelle strade cittadine delimitate da stalli con strisce blu.

IL SINDACO

VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225;

VISTO l'art. 108, lettera c, del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il Decreto Legge 07/09/2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla Legge 09/11/2001 n. 401;

VISTA la direttiva 11 maggio 1997 (Metodo Augustus) del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio e della Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi presso il Ministero dell’Interno;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali”;

VISTO il Piano di Protezione Civile Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 11/04/2014;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l’art. 32. Che dispone “…sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 che ha esteso a tutto il territorio nazionale le disposizioni di cui all’art. 1 del DPCM dell’8 marzo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria”, all’art.1 dispone di “evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza”;

VISTO l'art. 3, lett. f), g), h) del suddetto DPCM;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Puglia n. 175 dell'08/03/2020 in merito a "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

RICHIAMATE le Informative Sindacali del 05/03/2020, del 07/03/2020 e dell’8/03/2020, 10/03/2020 E 12/03/2020  che qui si intendo integralmente riportate - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio comunale in materia di coronavirus COVID-19;

RITENUTO che in virtù di quanto sopra è opportuno attivare ogni misura utile ad evitare ogni attività non rientrante nelle forme di servizi essenziali che possono essere causa e/o favorire la diffusione del Virus COVID-19;

CONSIDERATI i contenuti dei DPCM con i quali si individuavano dettagliate condotte relative agli spostamenti su suolo pubblico ,  finalizzate al forte contenimento del contagio,  intendendo lo spostamento per comprovate esigenze lavorative, situazione di necessita, motivi di salute nonché  per l’approvvigionamento di beni primari e  beni e/o prodotti farmaceutici atti alla cura, si ritiene di contribuire a garantire sia la velocità di spostamento dei cittadini su suolo  pubblico che l’assenza di situazioni emozionali riconducibili all’ eventuale ritardo nel pagamento del ticket successivo al primo  tali da allungare od interrompere , atteggiamenti e condotte di acquisto o di approvvigionamento  dei beni come sopra citati già di per sè , proprio la condotta dell’ acquisto , sottoposto a stringenti forme di  contenimento e regolamentazione contingentata  con significati tempi di attesa.

VISTA l attuale impostazione delle aree di sosta a pagamento – strisce blu - presenti nell ‘abitato di Mesagne prossime , in diversi luoghi , ad attività nelle quali i cittadini possono approvvigionarsi di beni di prima necessità ovvero di beni farmaceutici come sopra già richiamato ;

RITENUTO opportuno sospendere il pagamento del ticket nelle aree attualmente  con regime a pagamento e prodotta , via pec , alla ditta SIS parcheggi gestore della medesima attività corrente in Perugia

VISTO il contenuto della nota di riscontro , trasmessa con pec in data 13.03.2020, con la quale la  Società SIS Segnaletica Industriale srl di Corciano (PG), in qualità di Società concessionaria della gestione del parcheggio a pagamento su alcune strade del territorio comunale, ha accolto la proposta di questa Amministrazione circa la sospensione del servizio da oggi sino al 03.04.2020;

VISTA la dichiarazione di emergenza  epidemiologica  da  Coronavirus – COVID-19

RITENUTO che, nelle more del ritorno alle normali condizioni di vita, e fino a che non venga dichiarata cessata l’emergenza  sul territorio nazionale relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sia imprescindibile assicurare ogni sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

VISTO l'art. 50 comma 5 e l'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

-          a far data d al 13 marzo 2020 e fini al 03  aprile 2020 la sospensione del servizio di sosta a pagamento nelle strade cittadine delimitate da stalli con strisce blu;

DISPONE

  1. a)      che a norma dell’art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è il dott. Teodoro Nigro, Responsabile dell’Area Polizia Locale;
  2. b)      che la presente ordinanza sia inviata alla Società SIS Segnaletica Industriale srl di Corciano
  3. c)   di pubblicare la presente Ordinanza sull’Albo Pretorio oltre che sul sito internet istituzionale di questo Ente.
  4. d)      di trasmettere la presente Ordinanza, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

-          Comando di Polizia Locale

-          Commissariato Polizia di Stato - Mesagne

- Comando Stazione dei Carabinieri - Mesagne

Mesagne, 13/03/2020

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

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