Ordinanza del Sindaco: utilizzo obbligatorio di mascherina da domani 10 aprile.
Ulteriori misure per il contenimento dell`emergenza epidemiologica da Covid-19.
Utilizzo obbligatorio di mascherina di protezione o di qualsiasi altro accessorio di protezione idoneo.
IL SINDACO
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell’articolo 3, comma 6bis, e dell’articolo 4;
VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid19, in particolare l’articolo 16;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3 sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che prevede ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, revocando, contestualmente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo e del 4 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, mediante il quale le misure, di cui all’articolo 1 del DPCM dell’8 marzo 2020, sono estese all’intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 22 marzo 2020;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici ATECO di cui all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 88 del 1° aprile 2020;
RICHIAMATE le precedenti - Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Puglia e - Informative e Ordinanze Sindacali in materia di "Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” che qui si intendono integralmente riportate e confermate;
CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica, e il carattere diffuso dell’epidemia, impone l’assunzione di specifiche e più restrittive misure di contenimento e gestione, adeguate e proporzionate all’attuale contesto e alla situazione epidemiologica della nostra città;
TENUTO conto del dibattito in corso nella comunità scientifica secondo cui sarebbe necessario una revisione sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e che l’Organizzazione mondiale della Sanità avrebbe individuato nella distanza pari a circa 2 metri la misura di distanziamento sociale minimo con riferimento all’epidemia in corso;
DATO ATTO che ai fini del contenimento del contagio da coronavirus la letteratura scientifica evidenzia come sia possibile e sufficiente limitare la trasmissione dei virus mediante le goccioline di saliva, “droplet”, emesse tossendo, starnutendo o semplicemente parlando, attraverso l’uso di semplici mascherine chirurgiche o, in un periodo di difficile reperimento sul mercato di tali D.P.I., di qualsiasi altro accessorio che possa proteggere naso e bocca e che permetta di limitare la diffusione delle particelle virali da parte di chi è stato contagiato dal virus;
RITENUTO che i dati di contagio da CoViD-19, e in particolare l’incertezza sulla presenza di casi positivi di soggetti asintomatici, impongono di rafforzare le indicazioni per quanto attiene ai comportamenti che possono generare condizioni atte a limitare e minimizzare la diffusione del virus SARS-CoV-2 che causa la CoViD-19;
RITENUTO pertanto di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs.267/2000 e dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione:
ORDINA
a decorrere dal giorno 10 aprile 2020 e fino a nuove disposizioni:
1) di disporre l’utilizzo obbligatorio della mascherina di protezione, o di qualsiasi altro accessorio idoneo a tenere coperti naso e bocca,
-a. in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, laddove, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;
-b. in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, laddove, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;
2) di stabilire che le disposizioni di cui al punti 1 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerano l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da apposita certificazione medica.
DISPONE
- che a norma dell’art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento è l’Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI, Responsabile dell’Area III Lavori Pubblici e Protezione Civile dell’Ente;
- di pubblicare la presente Ordinanza sull’Albo Pretorio oltre che sul sito internet istituzionale dell’Ente;
- di demandare al Comando di Polizia Locale e alle Forze dell'ordine il controllo per verificare il rispetto della presente ordinanza;
- di trasmettere la presente Ordinanza, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:
o Comando di Polizia Municipale - Sede (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
o Commissariato Polizia di Stato - Mesagne ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. );
o Comando Stazione dei Carabinieri - Mesagne ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. );
o Provincia di Brindisi - Settore Protezione Civile (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
o Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
o Dipartimento Regione Puglia - Servizio Prot. Civ (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.);
o Ai funzionari/dipendenti individuati per l’attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale
di Protezione Civile.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Mesagne, 09/04/2020
IL SINDACO
Dott. Antonio MATARRELLI