Dalle 18.00 alle 6.00 giorno successivo chiusi i distributori automatici generi alimentari.

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE N. 35 del 23/10/2020

 

Oggetto: Misure di prevenzione e contenimento rischio epidemiologico da Covid-19 – Ordinanza ex art. 50 c. 5 del d.lgs. 267/2000 finalizzata a prevenire episodi di assembramento.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l’altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19;

VISTO il decreto legge n. 19 del 25/03/2020 convertito con modificazioni dall'art.1 comma 1 della legge n. 35 del 22/05/2020;

VISTO il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazione nella Legge 14 luglio 2020

  1. 74;

VISTO il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020;

VISTI i D.P.C.M. del 1.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 10.04.2020, del 26.04.2020, dell’11.06.2020, del 14.07.2020, del 07.08.2020 e del 07.09.2020;

VISTO il D.L. del 30.07.2020 n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15.10.2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13/10/2020, in particolare l’art.1, comma 6, lett. ee) laddove è previsto che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020 che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

-all’art.1, comma 8 lett. ee) è sostituita dalla seguente: «ee) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; […] è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti»;

-all'art. 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.»;

CONSIDERATO CHE:

- in questa fase il rischio epidemiologico da Covid-19 sembra aver assunto su tutto il territorio nazionale una preoccupante portata e concretezza e impone un maggior impegno per la salvaguardia della salute dei cittadini;

- occorre, quindi, adottare misure di riduzione dello spettro di diffusione del virus ulteriori rispetto a quelle imposte nei citati DPCM del 13 e 18 ottobre 2020;

- tanto è necessario nel perseguimento dello specifico obiettivo di prevenire il verificarsi di assembramenti in aree pubbliche, soprattutto presso i distributori automatici di alimenti e bevande, dove i cittadini, specialmente i più giovani, abitualmente sostano anche dopo aver acquistato i prodotti;

VISTO l'art. 50 TUEL;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, con effetto dal 23.10.2020 e fino al 13.11.2020, salvo successive revoche, modifiche o proroghe in considerazione dell’evolversi della diffusione epidemiologica del virus COVID-19, la chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, con l’eccezione di quelli situati presso le farmacie, parafarmacie, gli uffici, le caserme e le strutture sanitarie;

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

L’esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale.

AVVERTE

- che a norma dell’art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D. P. R. 24/11/1971 N. 1199;

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l’applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on - line sull’Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l’invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Brindisi;

- Al Sig. Questore di Brindisi;

- Al Presidente del Consiglio Comunale per la dovuta informativa a detto Consesso;

- Alla Locale Stazione Carabinieri;

- Alla Guardia di Finanza;

- Al Comando di Polizia Locale;

- All’Asl Brindisi - Dipartimento di Prevenzione;

- Al Segretario Generale del Comune di Mesagne;

- Ai Capi Area del Comune di Mesagne.

Mesagne, 23/10/2020

IL SINDACO

Dott. Antonio MATARRELLI

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