Ordinanza del Presidente Regione Puglia (06.11.2020): Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e
del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti
connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da
COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1,
comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti
connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di
allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3
giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie
generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al
13 novembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al
menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento
del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTA l’ordinanza del 27/10/2020 n. 407, con cui il Presidente della Regione
Puglia ha disposto che a decorrere dal 30 ottobre sino al 24 novembre 2020
“1. le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado (scuola primaria, scuola
secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado) adottano
la didattica digitale integrata riservando alle attività in presenza
esclusivamente i laboratori (ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo
didattico) e la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali…”
VISTO il sopravvenuto D.P.C.M. 3 novembre 2020, in vigore dal 6
novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale, che individua tre aree: gialla, arancione e
rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
CONSIDERATO che la Puglia risulta destinataria delle più stringenti
misure di cui all’art.2, in quanto collocata, con Ordinanza del Ministero della
salute, del 4 novembre 2020 in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con
un livello di rischio “alto” (area arancione), per la durata di quindici giorni
decorrenti dal 6 novembre;
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CONSIDERATO che per le Regioni cosiddette “arancioni” come la Puglia il
dpcm 3 novembre 2020, al comma 5 del ridetto articolo 2, dispone che “le
misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione
dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove
per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose”;
RILEVATO quindi che in Puglia, in forza della sopravvenuta disciplina di
cui al dpcm 3 novembre 2020, risulta applicabile l’art. 1 comma 9 lettera s) il
quale prevede: “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado
adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
- 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso
alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività
in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7
agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed
educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i
servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso
obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina…”;
RILEVATO inoltre che il Presidente del Tar Puglia Lecce Sezione seconda,
in data odierna, ha respinto l’istanza di sospensione inaudita altera parte
dell’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020,
con la seguente motivazione: «Ritenuto – impregiudicata la valutazione del
ricorso nel merito – che il necessario contemperamento del diritto alla salute
con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede
prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto
attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del
numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della
capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio
del diffondersi del virus; Rilevato che il provvedimento impugnato ha una
efficacia temporale limitata (dal 30 ottobre al 24 novembre), suscettibile
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anche di riduzione in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte
sull’evolversi della situazione epidemiologica; Ritenuto che le prioritarie
esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio
sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte; P.Q.M. Respinge l’istanza di
misure cautelari provvisorie»;
RILEVATO altresì che, sempre in data odierna, il Presidente del Tar Puglia,
Bari sezione terza ha sospeso inaudita altera parte, in vista dell’udienza
cautelare collegiale fissata per il 3 dicembre 2020, la medesima ordinanza del
Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020, non per profili di
illegittimità (tanto più perché emessa prima dell’entrata in vigore del dpcm 3
novembre 2020) bensì a causa della “inadeguatezza del sistema scolastico
pugliese ad attivare subito la DAD” che “si traduce in una sostanziale
interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica”;
RILEVATO che gli aspetti evidenziati dal TAR circa l’inadeguatezza del
sistema scolastico pugliese costituiscono elementi obbiettivi mai resi noti dal
Ministero dell’Istruzione, da ritenersi pertanto unico responsabile dell’omesso
aggiornamento tecnologico delle scuole del ciclo primario, nonostante i
lunghi mesi di preparazione e gli ingenti investimenti effettuati durante
l’estate per affrontare una recrudescenza dell’epidemia;
RILEVATO infatti che il TAR nella motivazione del decreto testualmente
afferma:: «Considerato che sussistono i presupposti della misura urgente,
atteso che:
1) l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020,
con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni
ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia
interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei
servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale
colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che
persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in
presenza nelle scuole elementari;
2) dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni
particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni
nazionali in materia di istruzione;
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3) come dedotto dai ricorrenti, vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti
non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa
che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale
interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica (per la
tutela dei quali si può ritenere, in via di prima delibazione, attivamente
legittimato anche il ricorrente Codacons);
Ritenuto che il rilevato profilo di inadeguatezza del sistema scolastico
pugliese ad attivare subito la DAD costituisce ragione di urgenza per la
quale si deve disporre la misura cautelare interinale»;
CONSIDERATO, quindi che il conflitto tra pronunce dello stesso TAR
Puglia (sede di Lecce e sede di Bari) dimostra indiscutibilmente l’incertezza
della stessa Magistratura a valutare in modo univoco il bilanciamento tra il
diritto alla salute con il diritto allo studio, tanto che il TAR di Bari,
accogliendo l’istanza di sospensione, se pur con un decreto cautelare
destinato a perdere efficacia a seguito della pronuncia collegiale fissata per il
3 dicembre, ha operato una drammatica scelta tra il diritto alla salute –
tutelabile con la didattica digitale integrata – e il diritto allo studio, decidendo
di privilegiare quest’ultimo con la didattica in presenza;
CONSIDERATO che sempre nell’ottica del bilanciamento tra diritto alla
salute e diritto allo studio , alla stregua delle ultime informative e dell’ultimo
rapporto di monitoraggio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel
territorio pugliese, aggiornato al 4 novembre, è necessario dare prevalenza al
diritto alla salute disponendo per il primo ciclo di istruzione la didattica
digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati
coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, per le famiglie
che lo richiedano, garantendo il collegamento online in modalità sincrona per
tutti gli alunni, in luogo dell’attività in presenza. Ove tale collegamento non
possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto deve ricercare
ogni altra modalità utile che consenta comunque a didattica digitale integrata,
anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con
eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne
facciano richiesta senza alcun pregiudizio del diritto allo studio o del profitto
dello studente;
RILEVATO che il potere di emanare misure più restrittive (rectius
“rigorose”) da parte del Presidente di Regione, trova fonte normativa non solo
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nelle disposizioni emergenziali richiamate in premessa ( decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
- 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare articolo 1 comma 16 e succ.
integr. e modif.) ma anche nello stesso dpcm 3 novembre 2020 (art.2 comma
5 che, per i territori “arancioni”, fa salve le misure più “rigorose”) oltre che,
naturalmente nell’articolo 32 della legge 833/1978;
CONSIDERATO che il Dipartimento della Salute ha comunicato che
“l’analisi dell’andamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei soggetti 0-18 anni
nelle settimane precedenti e successive l’apertura delle scuole, avvenuta il 24
settembre 2020, ha complessivamente rilevato nelle 4 settimane precedenti
229 casi contro i 1041 casi nelle quattro settimane successive, con un
incremento dei contagi di 3,5 volte nella fascia 0-18 anni”, che “l’aumento è
cresciuto anche nella quinta settimana successiva all’apertura delle scuole” e
infine che “analizzando l’andamento dei tassi di incidenza per 1000 abitanti
nelle fasce di età 0-18 anni si rileva che vi è stato un incremento dei contagi
più importante in soggetti in età scolare, in particolare nelle classi di età
11-13 e 14-19 anni e che anche per bambini di età 6-10 anni si è registrato un
andamento in crescita che sembra essersi arrestato nell’ultima settimana
di osservazione”, confermando l’effetto positivo della sospensione della
didattica in presenza nella fascia di studenti corrispondente alla scuola
primaria disposto con ordinanza Presidente Regione Puglia n.407 citata;
CONSIDERATO che il Dipartimento della Salute ha confermato che nessun
miglioramento si è verificato nelle ultime ore per la situazione
epidemiologica generale, e che anzi ha comunicato che la situazione di
rischio per la comunità e le criticità a livello della sanità territoriale sono
peggiorate rispetto alla situazione cristallizzata dall’Ordinanza 407 del 30
ottobre 2020, tanto da imporre per le scuole del ciclo primario l’adozione
delle misure più restrittive rispetto a quelle previste dall’articolo 1 comma 9
lettera s) del dpcm 3 novembre, al fine di contenere la diffusione del virus e
di garantire la tutela della salute;
RIBADITO che tale preminente esigenza debba essere contemperata con il
diritto allo studio, come stabilito dalle disposizioni del sopravvenuto dpcm 3
novembre 2020 – che prevede la didattica in presenza per le scuole elementari
e medie – adottando disposizioni che garantiscano la didattica digitale
integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati
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coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, alle famiglie che
ne facciano richiesta per i propri figli, in applicazione del principio di
precauzione, adeguatezza e proporzionalità; fermo restando il 100 per cento
delle attività di didattica digitale integrata per le scuole secondarie di secondo
grado nei modi e nei termini specificati dal medesimo dpcm 3 novembre
2020;
CONFERMATA infine, la necessità che tutti gli Istituti Scolastici di ogni
ordine e grado comunichino lo stesso giorno di ogni settimana, all’Ufficio
Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute della Regione Puglia (
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personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di
sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza covid e che
la omessa comunicazione di questi dati ai suddetti Uffici, costituisce
motivazione epidemiologica di per sé sufficiente a considerare una situazione
di pericolo per la salute pubblica;
RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui
all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei
presupposti di cui alla normativa emergenziale richiamata in premessa, per
emanare misure urgenti, restando salve le ulteriori valutazioni del competente
Dipartimento della salute alla luce dell’evolversi della situazione
epidemiologica che dai dati attuali non appare certo in miglioramento;
Sentito il competente Direttore del Dipartimento Salute
EMANA
la seguente ordinanza
- Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020,
l’attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3
novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3;
- Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica
attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di istruzione,
per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche
del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il
collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui
famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la
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didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi
di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti
fiduciari, in luogo dell’attività in presenza. Ove questo collegamento
non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto,
nell’ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni
altra modalità utile a consentire comunque l’attivazione della didattica
digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo
limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari,
agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta;
- Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al
comma 2, ogni conseguente adempimento deve avvenire con
l’urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l’attuazione
di quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo presente che agli
studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può
essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale
assenza deve sempre considerarsi giustificata;
- Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme
flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli
articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta
tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso
di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del
Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata.
- Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare,
ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al
Dipartimento della Salute ( Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) il
numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in
quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività
didattica adottati a causa dell’emergenza covid.
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La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta
Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;
viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei
ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle
province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il
termine di giorni centoventi.
Bari, addì 06 novembre 2020
Michele Emiliano