Ordinanza ex art. 50 c. 5 del d.lgs. 267/2000 finalizzata a prevenire episodi di assembramento nei pressi dei distributori automatici.
IL SINDACO
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 7/10/2020 con la quale è stata prorogata sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;
VISTI:
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;
- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTI i precedenti D.P.C.M. inerenti l’emergenza sanitaria, datati: 1.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 11.06.2020, 14.07.2020, 07.08.2020, 07.09.2020, 13.10.2020, 18.10.2020 e da ultimo 24 ottobre 2020 in vigore dal 26.10.2020 al 24.11.2020;
CONSTATATO che il comma 8 dell’art.1, D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni in L.14.07.2020, vieta l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
OSSERVATO che, l’art.1 comma 9, lett.ee) del D.P.C.M. 24.10.2020, stabilisce, tra l’altro, che “le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; […]; dopo le ore 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; […] resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio […] nonché fino alle ore 24.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”
CONSIDERATO CHE:
- in questa fase il rischio epidemiologico da Covid-19 sembra aver assunto su tutto il territorio nazionale una preoccupante portata e concretezza e impone un maggior impegno per la salvaguardia della salute dei cittadini;
- occorre, quindi, adottare misure di riduzione dello spettro di diffusione del virus ulteriori rispetto a quelle imposte nei citati DPCM;
- tanto è necessario nel perseguimento dello specifico obiettivo di prevenire il verificarsi di assembramenti in aree pubbliche, soprattutto presso i distributori automatici di alimenti e bevande, dove i cittadini, specialmente i più giovani, abitualmente sostano anche dopo aver acquistato i prodotti;
VISTO l’art.50 c.5 del D.Lgs. 267/200 – TUEL- che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
VISTO lo Statuto comunale;
ORDINA
fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui in premessa,
- la chiusura, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per le c.d. “casette d’acqua” e di quelli situati presso le farmacie, parafarmacie, gli uffici, le caserme e le strutture sanitarie;
- che le disposizioni del presente provvedimento si applichino dal 14.11.2020 e siano efficaci sino al 13.12.2020, salvo ulteriori provvedimenti;
Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
L’esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale.
AVVERTE
che a norma dell’art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D. P. R. 24/11/1971 N. 1199; che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l’applicazione delle sanzioni di legge.
DISPONE
La pubblicazione on - line sull’Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l’invio dello stesso:
- Al Sig. Prefetto di Brindisi;
- Al Sig. Questore di Brindisi;
- Ai Sigg. Consiglieri comunali;
- Alla Locale Stazione Carabinieri;
- Alla Guardia di Finanza;
- Al Comando di Polizia Locale;
- All’Asl Brindisi - Dipartimento di Prevenzione;
- Al Segretario Generale del Comune di Mesagne;
- Ai Capi Area del Comune di Mesagne.
Mesagne, 14/11/2020 IL SINDACO
F.TO Dott. Antonio MATARRELLI