Ordinanza: Disposizioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19,

chiusura temporanea delle aree gioco ed aree attrezzate presenti all’interno di parchi, giardini e piazze comunali.

 

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 7/10/2020 con la quale è stata prorogata sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTI i D.P.C.M. emanati per l’emergenza sanitaria, datati: 1.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 22.03.2020, 10.04.2020, 26.04.2020, 11.06.2020, 14.07.2020, 07.08.2020, 07.09.2020, 13.10.2020, 18.10.2020 e da ultimo 24 ottobre 2020 in vigore dal 26.10.2020 al 24.11.2020;

VISTO il comma 8 dell’art.1, D.L. n.33/2020, convertito con modificazioni in L.14.07.2020, vieta l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO ATTO che nella riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza del 10.11.2020 è emersa una sostanziale condivisione circa l'opportunità di adottare, da parte delle Amministrazioni locali, specifiche misure di prevenzione coerenti, tendenzialmente omogenee e comunque non in contrasto con i provvedimenti di rilievo nazionale e regionale, consistenti i divieti di assembramento secondo indicazioni numeriche di compresenza nel rispetto del principio di precauzione sanitaria;

CONSIDERATO che sul territorio cittadino sono individuabili aree gioco ed aree attrezzate con elevata concentrazione di persone che di fatto favoriscono e incentivano la presenza concomitante di un numero elevato di persone tanto da rendere estremamente difficile il rispetto del distanziamento sociale e da scongiurare situazioni di assembramento pregiudizievoli di ogni forma di profilassi e di comportamento rispettoso delle misure di contrasto alla diffusione del virus;

VISTO l’art.50 c.5 del D.Lgs.267/2000 -TUEL- che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l’art.650 del codice penale;

VISTO lo Statuto comunale;

RAVVISATA la necessità di adottare, in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19 con particolare riguardo a quei fenomeni di elevata concentrazione di persone in strade, piazze e aree urbane;

ORDINA

fatti salvi eventuali provvedimenti governativi o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi, per le motivazioni di cui in premessa,

  1. la chiusura temporanea delle aree gioco ed aree attrezzate presenti all’interno di parchi, giardini e piazze comunali;
  2. che le disposizioni del presente provvedimento si applichino dal 19.11.2020 e siano efficaci sino al 17.12.2020, salvo ulteriori provvedimenti;

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020.

L’esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica della Polizia Locale.

AVVERTE

che a norma dell’art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N.1199;

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l’applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on - line sull’Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l’invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Brindisi;

- Al Sig. Questore di Brindisi;

- Ai Sigg. Consiglieri comunali;

- Alla Locale Stazione Carabinieri;

- Alla Guardia di Finanza;

- Al Comando di Polizia Locale;

- All’Asl Brindisi - Dipartimento di Prevenzione;

- Al Segretario Generale del Comune di Mesagne;

- Ai Capi Area del Comune di Mesagne.

Mesagne, 18/11/2020

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

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