Ordinanza sindacale n. 48 del 19/12/2020 Oggetto: Disposizioni per l’accensione di fuochi d’artificio e sparo di petardi durante le festività natalizie.

IL SINDACO

PREMESSO che è sempre più diffusa nel Comune di Mesagne la consuetudine di manifestare le festività di fine anno con accensione e sparo di petardi di vario genere e artifizi pirotecnici che seppur ammessi alla vendita in determinate circostanze possono determinare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.

CONSIDERATO che:

  • ogni anno si verificano a livello nazionale infortuni anche gravi durante l’utilizzo dei suddetti prodotti;
  • l’accensione e il lancio di fuochi d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è altresì causa di disagio negli animali d’affezione, domestici e selvatici;

RILEVATO che, a seguito dello sparo incontrollato di petardi e fuochi, si verificano ripercussioni faunistiche sugli animali selvatici e animali d’affezione, i quali, spinti da stress e spavento, provocano gravi danni per loro e pericolo per la circolazione;

RITENUTO necessario limitare il più possibile l’uso incontrollato di artifici nel territorio comunale, in cui è eccezionalmente massiccia la presenza di animali domestici allocati nei diversi quartieri, canili e colonie;

RILEVATA altresì la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, ecc.;

DATO ATTO che è vietato fare esplodere o accendere petardi o similari, ad esclusione degli artifizi pirotecnici di Categoria F1 o F2 (ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 123/2015), in luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in particolare in tutte le vie, piazze e aree pubbliche o dove transitano o siano presenti persone, salvo autorizzazioni rilasciate secondo le norme di Legge.

CONSIDERATE le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di tutela della pubblica incolumità, di tutela dei consumatori, di protezione per l’ambiente, nonché del principio di libera circolazione delle merci;

VISTA la Legge n° 689 del 24 novembre 1981;

VISTI gli artt. 7 bis e 50 del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il Decreto Legislativo n° 58 del 4 aprile 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123

O R D I N A

È VIETATO

Con eccezione delle manifestazioni espressamente autorizzate, far esplodere petardi, razzi a scoppio, mortaretti e giochi pirici esplodenti ad alta rumorosità, anche se di libera vendita in luoghi aperti al pubblico ed in vie, piazze, aree pubbliche e, più in generale in luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati o comunque nelle vicinanze di luoghi di culto, monumenti, edifici o aree a valenza storico-architettonica, naturalistica o ambientale;

RESTA CONSENTITO L’USO di tutti i restanti giochi pirici non esplodenti che si limitano a produrre prevalentemente un effetto luminoso e giochi di luce, senza detonazione ad alta rumorosità, con raccomandazione di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire i rischi per la propria e altrui incolumità, in particolare di soggetti deboli (anziani, bambini, etc.) e animali che andranno tenuti sempre a debita distanza da chi fa uso di tali prodotti;

La violazione alla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il sequestro e la confisca del materiale pirotecnico fatta salva l’applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni amministrative e penali.

Delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro vigilanza.

Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio comunale, competenti per legge, hanno il compito di fare osservare la presente ordinanza.

D I S P O N E

che il presente provvedimento, per il tempo di validità, sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazioni sul sito web dell’Ente.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

Di trasmettere la presente ordinanza a:

-Commissariato della Polizia di Stato;

-Stazione Carabinieri di Mesagne;

-Polizia Locale di Mesagne.

A chiunque spetti, di far rispettare il presente provvedimento.

Mesagne, 19/12/2020

IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELLI

 

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