Ordinanza di Emiliano del 20.02.2021.Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO lo Statuto della Regione Puglia;
VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l’articolo 1 comma 16;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020» e, in particolare l’articolo 1 comma 2 lettera a);
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi alla diffusione del virus da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, con efficacia dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che ha individuato tre aree: gialla, arancione e rossa, corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 e, in particolare, l’articolo 1 comma 9 lettera s) recante disposizioni sull’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Regione Puglia n.444/2020 e n.1/2021;
VISTO il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 che all’articolo 1 comma 10 lettera s) testualmente dispone “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina…”.
VISTE le Ordinanze n.21 del 22 gennaio 2021 e n.41 del 04 febbraio 2021 con le quali sino al 20 febbraio è prevista, per le scuole del primo ciclo, la possibilità per le famiglie di chiedere la didattica digitale integrata, in alternativa all’attività didattica in presenza; per le scuole superiori, una attività scolastica in presenza entro il limite del 50% della popolazione scolastica, garantendo comunque la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie che ne facciano richiesta;
RILEVATO che la misura della didattica digitale integrata è prevista espressamente nelle Linee Guida del Piano Nazionale Scuola di giugno 2020, alla pag. 15: «Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata»;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale la Regione Puglia è stata collocata in area gialla;
CONSIDERATO, tuttavia, che il Report n. 40 del Ministero della Salute, relativo alla settimana 08.02.2021-14.02.2021, aggiornato al 17.02.2021, riporta, con riferimento alla situazione epidemiologica nazionale, quanto segue: “Si confermano, per la terza settimana, segnali di tendenza ad un graduale incremento nell’evoluzione epidemiologica che richiede misure di mitigazione nazionali e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione. Un nuovo rapido aumento nel numero di casi potrebbe rapidamente portare ad un sovraccarico dei servizi sanitari in quanto si inserirebbe in un contesto in cui l’incidenza di base è ancora molto elevata e sono ancora numerose le persone ricoverate per COVID-19 in area critica”;
RILEVATO che il competente Dipartimento alla Salute in occasione dello specifico monitoraggio settimanale della situazione del contagio scolastico, ha riscontrato proprio tra bambini e adolescenti un maggior tasso di diffusione del virus che, associato alla cosiddetta “variante inglese” contraddistinta da maggiore trasmissibilità, induce a ritenere che si sia notevolmente aggravato il rischio di trasferimento in ambito familiare;
CONSIDERATO infatti che con nota PROT/19/02/2021/0001437 il medesimo Dipartimento della Salute, ha trasmesso l’aggiornamento al 18/02/2021 della relazione sui dati epidemiologici nel contesto scolastico segnalando la necessità di adottare misure più restrittive in ambito regionale idonee a prevenire un repentino innalzamento della curva dei contagi, avendo attestato “un perdurare della elevata circolazione virale in tutta la popolazione e in particolare un maggiore tasso di contagio registrato nella popolazione scolastica rispetto alla popolazione generale nello stesso periodo, unite al rischio di incremento previsto dalla diffusione delle nuove varianti del virus (che in altre regioni ha già condotto ad un importante aumento di contagi nelle fasce di età scolari).”
CONSIDERATO altresì che nella stessa nota si comunica la necessità “di limitare le occasioni di contagio, diminuendo - per quanto possibile – la percentuale di popolazione scolastica in presenza”, sottolineando che “dalla prossima settimana, inizierà, con tutte le forze in campo disponibili, la vaccinazione degli operatori scolastici, che rappresenta certamente uno tra i più importanti presidi per consentire lo svolgimento dell'attività didattica in presenza, con l'obiettivo di portare a termine la somministrazione della prima dose nel più breve tempo possibile per tutto il personale scolastico. Entro la fine del mese di febbraio la Regione disporrà di oltre 60.000 dosi del vaccino AstraZeneca, destinato al personale scolastico, e già sufficienti per offrire la prima dose al 70% di questo target: sulla base delle evidenze disponibili, è noto che alla prima dose di tale vaccino è associata una efficacia pari al 64,1%, a distanza di 21 giorni dalla somministrazione”;
RITENUTO che l'adozione di misure regionali più restrittive di quelle previste dall’attuale DPCM (art. 1 co. 16 D.L. n. 33/2020) è consentita allorquando tali misure siano supportate – come nella specie - dai dati scientifici raccolti dal competente Organo istruttorio e dalle relative valutazioni prognostiche, che indicano chiaramente la necessità di adottare immediatamente misure più restrittive al fine di evitare la più veloce trasmissibilità del virus in ambito scolastico e, di conseguenza, familiare;
CONSIDERATO che a tal fine il competente Organo istruttorio ha manifestato la necessità di realizzare il piano vaccinale nelle scuole, quale presidio di sicurezza idoneo a consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza;
CONSIDERATA pertanto la necessità di prevedere la didattica digitale integrata al 100% per tutte le istituzioni scolastiche e i CPIA, sino al 5 marzo (data di scadenza dell’attuale D.P.C.M. vigente) salvo ulteriori provvedimenti motivati dall’andamento della situazione epidemiologica e dalla necessità di raggiungere una adeguata copertura vaccinale idonea a consentire il rientro in presenza della popolazione scolastica.
RILEVATO che, a tal fine, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, in collaborazione con gli Uffici Scolastici Provinciali, devono provvedere all’attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici comunicando ai competenti Dipartimenti della Salute e della Scuola e all’Ufficio Scolastico Regionale l’andamento delle operazioni, il rispetto del relativo cronoprogramma e il grado di copertura vaccinale, al fine di consentire la ripresa della didattica in presenza nel più breve tempo possibile;
CONSIDERATO, inoltre, che all’esito dei vari incontri del Tavolo Scuola condotto dall’Assessore all’Istruzione, sono state condivise le misure restrittive di cui trattasi nonché la previsione di riservare -sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica- l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
CONSIDERATO infine che, sempre all’esito dei vari incontri del Tavolo Scuola condotto dall’Assessore all’Istruzione è stata condivisa anche la facoltà per le Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia;
RIBADITO, infatti, che a fronte degli interessi coinvolti, tutti di rango costituzionale, nell’attuale ed eccezionale fase pandemica, è necessario assolvere primariamente al dovere di prevenzione e tutela del diritto alla salute, che trova fondamento nella Costituzione sia nella dimensione di diritto fondamentale dell’individuo sia nella dimensione di interesse della collettività, senza tuttavia una compromissione del diritto all’istruzione, anch’esso di rango costituzionale, mediante la didattica digitale integrata (DDI) come peraltro espressamente previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle relative Linee guida di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020 n.39;
RAVVISATA, quindi, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché delle condizioni e dei presupposti di cui alla normativa emergenziale vigente, restando salva l’emanazione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico all’esito delle ulteriori valutazioni del competente Dipartimento della salute;
Sentiti l’Assessore all’Istruzione, l’Assessore alla salute,
EMANA
la seguente ordinanza
Con decorrenza dal 22 febbraio e sino a tutto il 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell’attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), secondo quanto previsto dal DM 89/2020 recante l’adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020 n.39, riservando -sulla base della valutazione dell'autonomia scolastica- l’attività didattica in presenza agli alunni per l’uso di laboratori qualora sia previsto dall’ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. È data facoltà alle Istituzioni Scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione scolastica per ogni singola classe o sezione d’infanzia.
Le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid. Le istituzioni scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso. La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale;
Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Bari, addì 20 febbraio 2021
Michele Emiliano