Emergenza Covid: ordinanza Sindacale N. 9 del 24/04/2021

Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19, a far data dal 24.04.2021

e fino al 02.05.2021 con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell`evolversi della situazione epidemiologica

IL SINDACO

−   Visto   il   decreto-legge   23   febbraio   2020,   n.   6,   recante   «Misure   urgenti   in   materia   di contenimento   e   gestione   dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

− Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

− Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

− Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

− Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

− Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;​

− Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

− Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori   disposizioni   urgenti   in   materia   di   contenimento   e   prevenzione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2021, n.11;

− Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del   Consiglio   dei   ministri   del   26   aprile   2020»,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

− Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

− Vista l’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;

− Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

− Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

− Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

− Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

− Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

− Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale   della   sanità   del   30   gennaio   2020   con   cui   venivano   attivate   le   previsioni   dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; ​

− Considerato, altresì, il cospicuo numero di persone ancora in attesa di effettuare il tampone molecolare e la conclamata predominante diffusione della c.d. variante inglese con particolare riguardo alla popolazione giovanile in età scolastica;

− Ritenuto che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati, la situazione impone l'adozione dì ulteriori misure precauzionali a tutela della sanità pubblica nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, nonché degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000, nelle more dell'adozione da parte del competente Dipartimento dì prevenzione della ASL delle misure ritenute opportune e necessarie secondo le linee guida regionali vigenti;

− Considerata la necessità di adottare ogni necessaria iniziativa per contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19 ed evitare ogni forma possibile di assembramento;

− Ritenuto che la presente Ordinanza è considerata misura necessaria ed opportuna, al fine di ridurre le relazioni in presenza fra le persone, il rischio di assembramento e di propagazione del virus COVID-19, anche nelle sue varianti e che, stante l’urgenza manifestata, qualsiasi ritardo nel   provvedere   a   quanto   di   seguito,   potrebbe   mettere   in   serio   pericolo   l’incolumità   delle persone;

− Sentito il Dipartimento di Prevenzione Asl Brindisi e la Protezione Civile regionale, nonché i dirigenti scolastici del territorio;

Tutto ciò premesso, ritenuta la indifferibile urgenza di procedere in merito; ORDINA

Per quanto in premessa richiamato e che qui si intende integralmente riportato, a far data dal 24.04.2021 e fino al 02.05.2021          con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica:

- la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese le scuole paritarie;

- la sospensione delle attività dei servizi educativi di gestione pubblica (Asilo Nido comunale) e privata presenti sul territorio;

- la chiusura temporanea di tutti gli impianti sportivi comunali, campetti di quartiere nonché delle aree gioco ed aree attrezzate presenti all’interno di parchi, giardini e piazze comunali;

- la chiusura dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, presenti               sul territorio comunale, dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

- la chiusura di tutti i mercati presenti sul territorio comunale, ad esclusione degli operatori che svolgono attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

- il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 05.00 alle ore 22.00 nelle aree pubbliche;

RACCOMANDA

- a i titolari/conduttori di punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, delle postazioni e delle apparecchiature in​ ogni loro componente ed il rispetto puntuale del divieto di assembramento nei pressi delle proprie attività ed il contingentamento degli accessi;

- al le Direzioni degli istituti bancari, finanziari, alle sedi postali e agli esercizi commerciali, ubicati sul territorio comunale, che hanno in uso dispositivi Pos e postazioni bancomat, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, dei dispositivi e delle postazioni bancomat in ogni loro componente;

- al la Cittadinanza tutta di recarsi presso gli uffici pubblici e privati solo nei casi strettamente necessari;

- al le associazioni che svolgono attività sportiva agonistica ed ai gestori di attività produttive consentite dai Dpcm, di osservare rigorosamente i protocolli di sicurezza anti-Covid;

L’esecuzione   della   presente   ordinanza  avverrà   sotto   il   controllo   e   la   verifica   delle  Forze dell’Ordine.

AVVERTE

- che a norma dell’art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 N.1199;

- le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;

- che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione   all'Autorità   Giudiziaria   e   ad   ogni   altra   competente   Autorità   per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l’applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione online sull’Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l’invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Brindisi;

- All’Asl Brindisi - Dipartimento di Prevenzione;

- Alla Regione Puglia servizio di Protezione Civile;

- Ai Dirigenti scolastici del territorio comunale;

- All’Ufficio scolastico regionale;

- Al gestore di servizi di mensa scolastica;

- Al Sig. Questore di Brindisi;

- Alla Locale Stazione Carabinieri;

- Alla Guardia di Finanza;

- Al Comando di Polizia Locale;​

- Ai Sigg. Consiglieri comunali;

- Al Segretario Generale del Comune di Mesagne;

- Ai Capi Area del Comune di Mesagne.

Mesagne,           24/04/2021         IL SINDACO

F.TO  Dott. Antonio MATARRELLI

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