Nuova Ordinanza Sindacale N. 10 del 30/04/2021 per il contenimento Covid dal 3 al 9 maggio 2021.

Ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19, a far data dal 03.05.2021

e fino al 09.05.2021 con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica

IL SINDACO

- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

- Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

- Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;

- Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

- Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

- Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante

“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana 15 gennaio 2021, n.11;

- Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

- Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

- Vista l’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 novembre 2020, n. 294;

- Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

- Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Vista l’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

- Vista l’ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

-

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

- Visto il DPCM del 02.03.2021 (G.U. Serie Generale n.52 del 02.03.2021, Supplemento Ordinario n.17 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021);

- Visto il D.L. 1 aprile 2021 n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici» e, in particolare l’articolo2 che disciplina le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni;

- Vista l’Ordinanza della Regione Puglia n. 102 del 4 aprile 2021 che, con riferimento alle attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado disciplinate dal citato DL 44/2021, e in applicazione della deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del medesimo decreto, garantisce la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza;

- Visto il sopravvenuto decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 che - tra l’altro ha prorogato lo stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;

- Visto l’articolo 3 del medesimo decreto, che detta disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore, con riferimento ai colori delle zone in cui risultano collocate le regioni e con decorrenza dal 26 aprile 2021, fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021;

- Visto il citato articolo 3 che, al comma 1, ricalca le disposizioni del previgente art.2 comma 1 del DL 44/2021 e testualmente dispone: «1. Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio»;

- Vista l’Ordinanza della Regione Puglia n. 121 del 23 aprile 2021;

- Richiamata la propria Ordinanza sindacale n.9 del 24.04.2021;

- Preso atto che la distribuzione di volantini, opuscoli e depliants presso le civili abitazioni può essere causa di diffusione dell’epidemia da COVID-19, in quanto l’organizzazione di tale attività richiede l’impiego di gruppi di persone che, a seguito di una o più autovetture di rifornimento, prima si approvvigionano del suddetto materiale per poi procedere alla distribuzione manuale porta a porta; tale consuetudine pubblicitaria può essere pregiudizievole per la pubblica e privata salute, anche alla luce delle misure imposte dai D.P.C.M. del 08.03.2020 e del 09.03.2020 in materia di contenimento del contagio da COVID-19;

- Ritenuto, quindi, necessario intervenire in modo rigoroso, per una corretta politica di tutela della salute pubblica ed a tal fine vietare sia l’attività di approvvigionamento dei volantini, depliants e opuscoli lungo le strade di tutto il territorio comunale, sia la distribuzione degli stessi con la modalità cosiddetta del “porta a porta”;

- Considerata la situazione epidemiologica in corso, il carattere straordinariamente diffusivo dei contagi nel territorio comunale, ovvero il preoccupante e progressivo incremento di casi registrati, con particolare riferimento alla presenza di diversi focolai, di molteplici casi di positività accertati in diverse scuole nonché in presidi produttivi ed ambiti familiari;

- Considerato, altresì, il cospicuo numero di persone ancora in attesa di effettuare il tampone molecolare e la conclamata predominante diffusione della c.d. variante inglese con particolare riguardo alla popolazione giovanile in età scolastica;

- Ritenuto che, alla luce degli elementi in fatto sopra riportati e dall’elevato e crescente numero dei contagi comunicati dalla Prefettura di Brindisi, la situazione impone l'adozione dì ulteriori misure precauzionali a tutela della sanità pubblica nell'ambito del territorio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 833/1978, dell’art.3 D.L. n.52/2021, nonché degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000, nelle more dell'adozione da parte degli Enti preposti di eventuali ed ulteriori necessarie misure di contrasto e contenimento dell’emergenza epidemiologica;

- Considerata, pertanto, la necessità di adottare ogni necessaria iniziativa per contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19 ed evitare ogni forma possibile di assembramento;

- Ritenuto che la presente Ordinanza è considerata misura necessaria ed opportuna, al fine di ridurre le relazioni in presenza fra le persone, il rischio di assembramento e di propagazione del virus COVID-19, anche nelle sue varianti e che, stante l’urgenza manifestata, qualsiasi ritardo nel provvedere a quanto di seguito, potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità delle persone;

- Sentito il Prefetto di Brindisi, il Dipartimento di Prevenzione Asl Brindisi, ed il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, sulla scorta delle risultanze dell’adunanza tra i predetti Organi del 29.04.2021;

- Visto le comunicazioni ed i Report della Prefettura di Brindisi del 30.04.2021 relativi ai contagi nel territorio comunale che confermano un incremento esponenziale dei casi registrati;

ORDINA

Per quanto in premessa richiamato e che qui si intende integralmente riportato, con decorrenza dal 03.05.2021 e fino al 09.05.2021, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica:

- la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le Scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese le scuole paritarie;

- la sospensione delle attività dei servizi educativi di gestione pubblica (Asilo Nido comunale) e privata presenti su l territorio;

- la chiusura temporanea di tutti gli impianti sportivi comunali, campetti di quartiere nonché delle aree gioco ed aree attrezzate presenti all’interno di parchi, giardini e piazze comunali;- la chiusura dei distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, presenti sul territorio comu nale, dalle ore 18:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;

- la chiusura di tutti i mercati settimanali e mensili presenti sul territorio comunale, ad esclusione degli operatori che svolgono attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

- il divieto dell’attività di approvvigionamento e distribuzione dei volantini, dépliant e opuscoli lungo le strade di tutto il territorio comunale con la modalità cosiddetta “porta a porta”;

- il divieto di stazionamento delle persone dalle ore 05.00 alle ore 22.00 in tutte le aree pubbliche;

RACCOMANDA

- i titolari/conduttori di punti vendita di generi alimentari e di altri prodotti non alimentari mediante distributori automatici, ubicati sul territorio comunale, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, delle postazioni e delle apparecchiature in ogni loro componente ed il rispetto puntuale del divieto di assembramento nei pressi delle proprie attività ed il contingentamento degli accessi;

- le Direzioni degli istituti bancari, finanziari, alle sedi postali e agli esercizi commerciali, ubicati sul territorio comunale, che hanno in uso dispositivi Pos e postazioni bancomat, di procedere più volte al giorno alla sanificazione con prodotti a base di alcol e cloro, dei dispositivi e delle postazioni bancomat in ogni loro componente;

- la Cittadinanza tutta di recarsi presso gli uffici pubblici e privati solo nei casi strettamente necessari;

- le associazioni che svolgono attività sportiva agonistica consentita dai Dpcm di osservare rigorosamente i protocolli di sicurezza anti-Covid.

L’esecuzione della presente ordinanza avverrà sotto il controllo e la verifica delle Forze dell’Ordine.

AVVERTE

- che a norma dell’art. 3, comma quattro, della legge n. 241 del 7/8/90 e ss. mm., avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034 del 6/12/1971, è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al TAR Puglia - Lecce, o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 24/11/1971 N.1199;

- le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 2 DL 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 74/2020, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, così come previsto dall'art. 4 del DL 19/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 35/2020; nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale;- che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune ne darà comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità per l'accertamento di tutte le responsabilità e per l’applicazione delle sanzioni di legge.

DISPONE

La pubblicazione on-line sull’Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché l’invio dello stesso:

- Al Sig. Prefetto di Brindisi;

- All’Asl Brindisi - Dipartimento di Prevenzione;

- Alla Regione Puglia servizio di Protezione Civile;

- Ai Dirigenti scolastici del territorio comunale;

- All’Ufficio scolastico regionale;

- Al gestore di servizi di mensa scolastica;

- Al Sig. Questore di Brindisi;

- Alla Locale Stazione Carabinieri;

- Alla Guardia di Finanza;

- Al Comando di Polizia Locale;

- Ai Sigg. Consiglieri comunali;

- Al Segretario Generale del Comune di Mesagne;

- Ai Capi Area del Comune di Mesagne.

Mesagne, 30/04/2021 IL SINDACO

F.TO Dott. Antonio MATARRELL

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