Un contributo al miglioramento della memoria di chi governa (di Silvano Capuzzo)
Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota di Silvano Capuzzo.
COMUNE DI MESAGNE - Regolamento di Polizia Comunale
Testo con modifiche apportate con delibera n. 19 del 12.3.2010 adottata dal Commissario Prefettizio, con i poteri che la legge conferisce al Consiglio Comunale
Art. 1 - Finalità
1) Il presente Regolamento disciplina in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.
2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa previsione.
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Art. 28 - Tutela della quiete
1) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per “disturbo” deve intendersi il fenomeno che in relazione all’immissione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell’ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 “ Legge quadro sull’inquinamento acustico”).
2) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l’uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
3) Negli spazi ed aree di cui all’art. 1 comma 2), è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
4) Dalle ore 22,00 alle ore 7,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
5) E’ vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all’esterno.
6) Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.
7) Le violazioni di cui ai commi 2) , 3), 4), 5), 6) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
8) La violazione di cui al comma 1) è punita con la sanzione amministrativa da € 258,00 a € 10.329,00, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 della l. n. 447/95.
Art. 29 – Schiamazzi
1) Sono vietati nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico sia di giorno che di notte schiamazzi, grida e manifestazioni verbali ingiustificate, costituenti situazioni di disturbo per la quiete pubblica o privata.
2) Chiunque nelle vie pubbliche e nelle aree ad uso pubblico, provoca schiamazzi o tiene condotte idonee a pregiudicare la quiete pubblica o privata è punito, semprechè il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 150,00.
N.B. - Il rinfresco della memoria è gratuito (almeno per ora)
Silvano Capuzzo