Approvata l'autorizzazione al prelievo in deroga dello sturnus vulgaris

Con la legge regionale 2 ottobre 2015, n. 28 risolto grosso problema.

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA REGIONALE

 PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

 

Art. 1

Autorizzazione al prelievo

in deroga della stumus vulgaris

 Al fine di proteggere i raccolti agricoli e limitare le conseguenze di natura igienico-sanitaria, è autorizzato il prelievo in deroga della sturnus vulgaris concomitanza con la stagione venatoria 2015-2016.

 

  1. L’autorizzazione al prelievo di cui al comma 1 è priva di efficacia qualora la Giunta regionale non dichiari la compatibilità del prelievo in deroga sulla base degli studi di monitoraggio sul fenomeno migratorio della sturnus vulgaris e in conformità con l’articolo 9 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) e con l’articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) come sostituito dal comma 2 dell’articolo 26 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013).

 

  1. La deliberazione della Giunta regionale prevista dal comma 2 è adottata nel termine perentorio di quindici giorni dall’acquisizione formale degli studi di monitoraggio e del relativo parere di cui alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 30 (Disciplina del regime di deroga in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 - e dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE).

 

  1. Per gli adempimenti necessari all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e alla l.r. 30/2007 è stanziata la somma di euro 20 mila al capitolo di nuova istituzione n. 841013 denominato “Monitoraggio e studi sul fenomeno migratorio dello sturnus vulgaris” della U.P.B. 1.2.1 così classificato “Missione e programma 16.02 (caccia e pesca); Piano dei conti 1.03.02.99.999 (altri servizi diversi n.a.c.). Al finanziamento di detto capitolo di spesa si provvede mediante variazione in diminuzione dello stanziamento del capitolo 1110070 U.P.B. 6.2.1 denominato “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 ottobre 2015

Dott. Michele Emiliano

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