Difficilmente i consorzi di bonifica si adegueranno, ma è comunque un ottimo segnale (Fernando Orsini)
Con due importanti pronunce del 27 settembre scorso, il Garante del contribuente per la Puglia ha invitato il Consorzio di Bonifica dell’Arneo, il Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi ed il Concessionario della Riscossione SO.G.E.T. S.p.A., ad attivare,
nell’ambito della rispettiva competenza, il procedimento di annullamento in autotutela di tutti gli atti impositivi (iscrizioni a ruolo, avvisi bonari e/o cartelle di pagamento ed ingiunzioni) emessi nei confronti dei contribuenti consorziati per il contributo consortile cod. 630 relativo all’anno 2014 per bonifica fabbricati e terreni.
Tale invito è stato sollecitato da vari contribuenti a seguito degli esposti individuali presentati al Garante del contribuente per la Puglia nel 2015 e 2016.
In sostanza, con tali esposti i contribuenti ponevano in evidenza come gli atti impositivi ricevuti dal Consorzio o dal Concessionario di Riscossione fossero del tutto illegittimi per violazione dell’obbligo di motivazione dell’atto e violazione della norma della L. R. secondo la quale il contributo in questione è dovuto dai proprietari dei beni immobili, agricoli ed extra agricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un “beneficio diretto e specifico” dalle opere di bonifica gestite dal Consorzio.
In tutti i casi posti all’attenzione del Garante i contribuenti sottolineavano come nessuno dei consorziati avesse tratto alcun beneficio, considerato che “nessuna opera di manutenzione sarebbe stata fatta dal Consorzio da diversi anni”, sollecitando il Garante ad attivare, ai sensi dell’art. 13, comma sesto, L. 212/2000, il procedimento di annullamento in autotutela degli atti impositivi.
Riguardo tale aspetto, il Garante l’ha ritenuto meritevole di considerazione, non già in relazione alla mancanza del conseguimento di un beneficio diretto ed immediato dall’attività del Consorzio, quanto per la mancata esecuzione, da parte del Consorzio, delle opere di bonifica e di manutenzione necessarie.
A tal riguardo, vengono infatti in rilievo gli artt. 17 e 18 della L. R. 38 che giustificano e legittimano il pagamento dei contributi consortili: nella specie, l’asserita mancanza delle opere di bonifica e manutenzione necessarie, costituisce giuridicamente, sul piano tributario, il presupposto di fatto per l’esercizio legittimo del potere impositivo da parte dell’Ente, non essendo sufficiente a legittimare la pretesa impositiva la mera inclusione dell’immobile nel perimetro consortile, ma occorre invece un incremento del valore dell’immobile soggetto a contributo che sia in rapporto causale con le opere di bonifica e la loro manutenzione, così da tradursi in una qualità aggiunta all’immobile (principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte – cfr. SS.UU. n. 877 del 1984; id. nn. 8957 e 8960 del 1996; id. n. 968 del 1998; id. 9493 del 1998).
Non essendoci traccia o prova dell’esecuzione delle opere, l’imposta richiesta è illegittima e, pertanto, il Garante sollecita i Consorzi e i Concessionari della Riscossione ad intervenire mediante annullamento in autotutela di tutti gli atti di accertamento e/o riscossione, sottolineando come, sebbene la risoluzione giuridico – tributaria dallo stesso offerta non è vincolante, tuttavia una ingiustificata non applicazione potrebbe determinare effetti giuridici negativi, quali l’intervento della Corte dei Conti ed eventualmente, ove ricorrente, l’applicazione dell’art. 323 c.p. (abuso d’ufficio), in quanto i Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche pubbliche, ai sensi dell’art. 8 L. R. 4/2012.
Infine, l’invito è rivolto anche al rimborso, oltre gli interessi come per legge, a favore degli aventi diritto che hanno pagato.
(Fonte facebook)