In Amministrazione la lettera dell'Anac sulla questione Sprar. Rilevate anomalie.
Nei giorni scorsi i consiglieri comunali Orsini, Mingolla e Saracino e Pastore avevano interpellato l'Autorità Nazionale Anticorruzione per la procedura di gara del S.P.R.A.R. E' pervenuta risposta che alleghiamo appresso
Oggetto : Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e umanitaria, propedeutica alla presentazione di un Progetto Comunale Territoriale aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) per gli anni 2016/2017, di importo complessivo pari ad € 485.450,00. Definizione del procedimento ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di vigilanza.
Con nota acquisita al prot. Anac n. 106475 delTll.7.2016, alcuni Consiglieri Comunali del Comune di Mesagne hanno segnalato presunte illegittimità in relazione alla procedura di gara in oggetto, posta in essere dal suddetto Comune, ammesso al finanziamento in adesione al Bando SPRAR 2016/2017.
In relazione a quanto sopra, tenuto conto della documentazione acquisita in atti, si comunica la definizione del procedimento ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici del 9 dicembre 2014, sulla base delle seguenti considerazioni.
Occorre premettere che l’Autorità è già intervenuta in più occasioni in merito all’affidamento dei servizi e delle forniture nel settore dell’accoglienza ai richiedenti e titolari di protezione internazionale, da ultimi con le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali di cui ala delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 e, in precedenza con la delibera n. 34/2011 e la determinazione n. 3/2012.
Con le suddette pronunce è stato evidenziato come i servizi di accoglienza degli immigrati richiedenti protezione internazionale, ancorché rientranti nell’Allegato IIB del d.lgs. 163/2006 e quindi (in parte) esclusi dall’ambito di applicazione dello stesso decreto legislativo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, debbano comunque essere affidati in base ai principi generali di cui all’ art 27 del d.lgs. 163/2006, ovvero economicità, efficacia, trasparenza, proporzionalità ed imparzialità.
La riconducibilità del servizio appaltato all’Allegato IIB del d.lgs. 163/2006 non esonera, quindi, le amministrazioni aggiudicataci dall’applicazione dei principi generali in materia di affidamenti pubblici desumibili dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento al principio di pubblicità, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2008, n. 5943; 22 aprile 2008, n. 1856; 8 ottobre 2007, p. 5217; 22 marzo 2007, n. 1369; TAR Lazio, Sez. Ili ter, 5 febbraio 2008, n. 951).
Sono state inoltre evidenziati ulteriori profili di anomalia, quali la mancata indicazione del prezzo a base di gara, facendo sì che in sede di valutazione delle offerte non si tenga conto della componente economica, in quanto l’attribuzione del punteggio viene effettuata esclusivamente in base alla componente qualitativa dei progetti.
Inoltre, non sempre viene acquisito il CIG, con le conseguenze relative in tema di mancata tracciabilità dei flussi finanziari (prevista dalla disposizione imperativa dell’art. 3 della legge n. 136/2010; cfr. determinazione Avcp n. 4/2011) ed elusione del contributo in favore dell’Anac.
E’ stata inoltre rilevata l’assenza di una disciplina dei controlli in fase di esecuzione; in quanto spesso non viene effettuata la verifica di conformità ex art. 312 del d.p.r, 207/2010 (sul tema si veda anche la Determinazione Anac n. 5/2013).
Ciò premesso, relativamente alla procedura di gara in oggetto, si riscontrano i seguenti profili di anomalia:
-il bando di gara risulta pubblicato esclusivamente sul sito web del Comune di Mesagne, con un termine per la ricezione delle offerte estremamente breve ed in prossimità delle festività natalizie (dal 12 al 29 ; dicembre 2015), ed è pervenuta una sola offerta da parte dell’operatore economico risultato aggiudicatario;
-non risulta essere stato acquisito il CIG;
-dal bando di gara non si evince il corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’affidamento;
-nel criterio di aggiudicazione prescelto, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, manca totalmente la componente economica, in quanto sono valutati esclusivamente elementi di natura tecnica;
-non sono disciplinati i controlli in fase esecutiva.
Alla luce di quanto sopra rilevato, si invita pertanto la Città di Mesagne a verificare, nell’esercizio del potere discrezionale in sede di riesame, i provvedimenti adottati, effettuando la ponderazione tra l’interesse pubblico all’eliminazione degli atti, l’affidamento dei privati e gli altri interessi pubblici alla conservazione degli stessi provvedimenti.
Si chiede altresì di chiarire:
se il Comune abbia verificato la congruità del contributo percepito dall’affidatario per l’affitto dei locali;
-se vi siano divergenze tra le strutture indicate in sede di offerta e quelle effettivamente messe a disposizione dell’aggiudicatario;
-se e con quali modalità sono stati effettuati i dovuti controlli sulla correttezza dell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’affidatario.
Ai sensi dell’art. 213 comma 13 del d.lls. n. 50 del 18 aprile 2016 si indica per il riscontro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente.
Giuseppe Failla.