Nessuna sanzione per chi paga la Tasi entro il 16 luglio.
L’Amministrazione Comunale, in applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente, L. 212/2000 di cui all’art. 5 (informazione del contribuente) e all’art. 6 (conoscenza degli atti e semplificazione), ha dato indicazione agli uffici competenti di non applicare sanzioni né interessi per i ritardi nel pagamento della TASI, fino alla data del 16 Luglio p.v.
Si ritiene pertanto doveroso, alla luce dei numerosi elementi di novità contenuti nella tassa sui servizi indivisibili, dei tempi ristretti concessi ai contribuenti per adeguarsi a provvedere al pagamento, dovuti ai continui aggiornamenti della normativa, nonché dell’impossibilità dei centri di assistenza fiscale di predisporre in tempo utile i modelli di pagamento F24, non gravare i cittadini di sanzioni per ritardi che non dipendono da negligenza o cattiva volontà.
L’esenzione sino al 16 luglio dell’applicazione di sanzioni ed interessi, consente ai contribuenti un
mese in più di tempo per provvedere al pagamento.
Si ritiene di interpretare fedelmente lo spirito delle disposizioni di legge in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie: il decreto legislativo 472/97 stabilisce infatti che “non è punibile l’autore delle violazioni quando esse sono determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione ed il pagamento”.
Si ricorda la possibilità ai contribuenti di provvedere autonomamente al calcolo ed all’elaborazione del modello di pagamento tramite il servizio online attivabile dal sito internet www.comune.mesagne.br.it .
COMUNICATO STAMPA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MESAGNE