Amministrazione comunale: comunicato stampa nomina responsabile polizia municipale
In riferimento alla nota della Rappresentanza Sindacale Unitaria del 4 novembre 2014 relativa alla nomina del responsabile del servizio di Polizia Locale occorre chiarire i passaggi che hanno portato all’adozione del decreto.
“Tralascio” ha dichiarato il Sindaco Franco Scoditti “ogni considerazione sul tono della nota stessa, certamente poco consono al ruolo di una RSU che, anche questa volta, è andata oltre ciò che compete alle rivendicazioni sindacali. Appare sempre più evidente come i rappresentanti sindacali si avventurino in giudizi di carattere politico che poco hanno a che fare con le funzioni di RSU. Voglio in ogni caso ribadire che nella mia veste di Sindaco ho agito in piena legittimità adeguando il mio operato alle normative vigenti.”
“Ad ogni buon conto” continua il Sindaco “è opportuno sottolineare che l’ANCI si è espressa chiaramente in riferimento alla legge regionale n. 37/2011.”
Stando alle indicazioni dell’ANCI (contenute nella risposta a uno specifico quesito) è possibile, infatti, sostituire il Comandante dei Vigili assente con una figura apicale con funzioni di analogo livello. Una possibilità che rientra a pieno titolo tra le prerogative del Sindaco che può scegliere, autonomamente, la figura più idonea al fine di garantire l’interesse pubblico. Nel Comune di Mesagne non c’è altra figura che possa svolgere le funzioni del Comandante assente (risultano in servizio solo vigili di categoria C).
Gli Enti locali, peraltro, godono di autonomia organizzativa e regolamentare in virtù delle quali non solo è possibile ma è anche necessario sostituire laddove si rende opportuno proprio per garantire continuità dirigenziale. L’Anci ha ribadito, che il Sindaco “può con proprio provvedimento incaricare l’apicale prescelto di sostituire il Comandante assente cumulandone le funzioni.”
In merito, invece, alla questione dell’incompatibilità e del conflitto di interessi tra i due incarichi, l’Orientamento n. 57/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recita chiaramente “Colui che riveste il ruolo di Comandante della Polizia Municipale non può svolgere funzioni di responsabilità nell’esercizio di servizi di un Comune per i quali è necessario emettere provvedimenti autorizzatori e concessori oggetto di controllo”.
Nel nostro caso il responsabile incaricato di svolgere le funzioni di Comandante riveste il ruolo di responsabile di un servizio all’interno dello stesso Ente e pertanto non cumula nella sua persona la posizione di soggetto controllato e controllante.