Corecom Puglia: disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione — Legge 28/2000, art. 9.
“Si rammenta che ‘Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni’.
Il divieto contenuto nel citato articolo fissa un principio finalizzato ad assicurare un comportamento neutrale delle Pubbliche amministrazioni nel corso delle campagne elettorali che sostanzialmente dovrebbe concretizzarsi in una forma di silenzio dei soggetti pubblici in ordine a tutte quelle forme di attività che possono incidere sulle libere scelte da parte degli elettori. A tale divieto risulta estranea, per espresso disposto normativo, unicamente l'attività di comunicazione espressa in forma impersonale ed indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni istituzionali pubbliche. La normativa non ha predeterminato il contenuto analitico di tale forma di comunicazione, ma ha indicato solamente il presupposto ‘INDISPENSABILITA’, la forma ’IMPERSONALE’ ed il fine ‘ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI’: a) l'essenzialità o l'indispensabilità consiste nel fatto che, senza il compimento delle attività programmate, l'amministrazione potrebbe vedere pregiudicato il buon andamento della vita amministrativa; b) l'impersonalità presuppone l'assenza di ogni riferimento nominativo a soggetti preposti a cariche pubbliche o ad uffici pubblici; c) la presenza del fine postula l'attinenza delle attività ai compiti ed alle funzioni istituzionalmente proprie dell'amministrazione. Tanto premesso, si invita a conformare al disposto normativo dell'art.9 della L.28/2000, CON DECORRENZA IMMEDIATA, tutte le attività di informazione e comunicazione istituzionale anche sui portali di Consiglio regionale e Giunta regionale