Autorità portuale Brindisi, Amati: “Consiglio di Stato dà ragione a Patroni Griffi e censura il mal di firma: avanti tutta con le opere”

“La sentenza del Consiglio di Stato sulle opere portuali dice che aveva ragione il presidente Ugo Patroni Griffi

e che le norme vanno interpretate nella loro logica e cronologia piuttosto che usate per assecondare il mal di firma della burocrazia. Dopo questa parentesi spero che sia dato l’avanti tutta a queste opere e a tutte quelle che servono a Brindisi e al suo porto”.

Lo dichiara il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati, commentando la sentenza del Consiglio di Stato numero 8356, pubblicata oggi, e relativa conformità delle opere di realizzazione di una recinzione che delimita l’area portuale dalla Stazione Marittima fino alla banchina di Punta dell’arco, mediante l’installazione su un basamento in calcestruzzo di un recinto con pannelli alternati in acciaio corten e trasparenti, con relativi impianti di videosorveglianza ed antintrusione, oltre a n. 17 varchi portuali, in parte sostitutivi di quelli esistenti, con installazione di strutture in fabbricato leggero con tettoia attigua.

“Mi spiace molto che in tutta la fase processuale l’Autorità di sistema portuale abbia avuto come contraddittore, tra gli altri, il Comune di Brindisi, che per missione dovrebbe invece sostenere l’attivismo infrastrutturale e quindi una maggiore predisposizione a interpretare le norme nel loro senso produttivo, cioè quello per cui nella specie furono approvate, e non in funzione di burocratismo difensivo. Il Consiglio di Stato ha infatti sentenziato che i Piani Regolatori Portuali approvati antecedentemente alla legge n. 84 del 1994, non hanno effetti di conformazione del territorio, così come più volte ribadito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.  Il Piano regolatore portuale di

Brindisi, risalente al 1975, non poteva essere dunque considerato come parametro giuridico ai fini della valutazione di conformità urbanistica degli interventi proposti dall’Autorità portuale, considerato peraltro che le sue prescrizioni non erano mai state recepite in qualche modo nelle previsioni del piano regolatore comunale.

E tale assunto non può essere superato nemmeno dalla variante al piano portuale di Brindisi operata nel 2002 in relazione ai pontili a pettine di S. Apollinare. L’annessione di tale nuova opera accanto a quelle già previste nel Piano regolatore portuale del 1975 (la variante estremamente limitata in portata riguardò l’edificazione di tre pontili a pettine e la realizzazione di una banchina di riva), non può avere la caratteristica dell’aggiornamento complessivo previsto della legge e dunque necessario al fine di modificarne la natura, da mero atto di programmazione di opere marittime a strumento urbanistico.

Secondo il Consiglio di Stato pure i rilievi preliminari del Comune sono confutabili, perché le opere eseguite sul demanio sono soggette all’obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche vigenti e ai relativi controlli, fermo restando che, per tali interventi ‒ per i quali non è richiesto il previo rilascio di titolo abilitativo ‒ è necessario l’accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie, effettuato secondo le modalità procedimentali previste dalla legge. Infatti: le ipotesi in cui l’opera, per quanto conforme sostanzialmente allo strumento urbanistico, non sia stata preceduta dalla sequenza procedimentale autorizzatoria prevista dalla legge, costituisce un istituto generale contemplato dal testo unico dell’edilizia, applicabile anche agli interventi edilizi realizzati su area demaniale”.

 

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