Vaccinazione Covid, Amati: “Depositata proposta di legge per vaccinare tutti gli operatori sanitari”
“Ho depositato oggi una proposta di legge per vaccinare al Covid gli operatori sanitari,
in coerenza e conformità con la normativa regionale approvata nella scorsa legislatura su iniziativa consiliare, poi dichiarata legittima dalla Corte costituzionale e inserita tra i prodotti legislativi più rari tra quelli vigenti in materia su tutto il territorio nazionale. L’approvazione rapida della proposta di legge determinerebbe un grosso aiuto, anche educativo, per procedere con determinazione sul lungo percorso utile a conseguire al più presto gli effetti della massima copertura vaccinale, che le leggi statali eccezionali e d’emergenza suggeriscono senza alcun dubbio o remora”.
Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati.
“La pandemia da Coronavirus-19 e la relativa produzione del vaccino, dotato della prova scientifica di efficacia così come accertato dalle autorità di regolazione, hanno riproposto antichi problemi sulle migliori modalità per conseguire, con idonea copertura vaccinale, il raggiungimento dell’immunità di comunità e realizzare - attraverso la vaccinazione degli operatori sanitari - standard di maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro, in favore degli stessi operatori sanitari, dei loro colleghi, dei pazienti e dei loro familiari.
La vigente legge regionale riguarda la prevenzione e il controllo della trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, e individua i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale. In particolare, le vaccinazioni tassativamente indicate per i soggetti a rischio per esposizione professionale sono quelle contro epatite B, morbillo, parotite, rosolia, varicella, difterite, tetano, pertosse, influenza e tubercolosi.
Nel corpo normativo vigente manca, tuttavia, una previsione in grado di estendere la medesima disciplina di sicurezza per prevenire il contagio con altre malattie di tipo infettivo, o addirittura pandemico, che dovessero insorgere nel frattempo e non raccolte - dunque - da alcuna disciplina normativa.
Per colmare tale lacuna ho presentato una proposta di legge, coerente con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2019.
Poiché la legislazione regionale non può avere ad oggetto la regolazione degli obblighi vaccinali ma l’accesso ai reparti degli istituti di cura, la finalità della proposta è in buona sostanza quella di prevenire le epidemie in ambito nosocomiale, rimanendo così all’interno delle competenze regionali.
Tutte le disposizione regionali debbono quindi essere emanate - in via ordinaria - nell’ambito del PNPV vigente.
Per questo motivo un intervento legislativo regionale tout court, compiuto estendendo la normativa vigente alle sopravvenienze infettive, sarebbe assoggettabile a giudizio d’incostituzionalità per violazione delle attribuzioni statali, a meno che non si sostenga - ragionevolmente - che la pratica vaccinale per il Coronavirus-19 sia inquadrabile tra quelle fortemente raccomandate, alla luce di un’interpretazione testuale e logico-sistematica di tutta la normativa eccezionale e d’emergenza e di tutti gli atti di amministrazione statale adottati per contrastare la diffusione del contagio e - da ultimo - per conseguire (in ragione del programma di approvvigionamento) il massimo numero di dosi del vaccino per coprire in modo capillare l’intera popolazione italiana, a cominciare dagli operatori sanitari e dai soggetti più deboli, facendo dunque emergere l’obbligo a carico delle regioni di favorire - nell’ambito della propria competenza concorrente - tutte le misure idonee a tenere in sicurezza la popolazione attraverso l’obiettivo minimo del raggiungimento dell’immunità di comunità e della massima sicurezza degli operatori sanitari, dei pazienti, dei loro familiari, degli altri operatori e della collettività, individuando dunque - in coerenza con le disposizioni regionali già vigenti - i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni contenute negli atti di esecuzione della campagna vaccinale, indiscutibilmente integrativi - a tacer d’altro e dall’elencazione obiettiva di tragici dati di fatto - del PNPV”.
TESTO ARTICOLATO DELLA PROPOSTA
Articolo 1
(Operatori sanitari e vaccinazione anti-Coronavirus-19. Applicazione della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27)
Le disposizioni di sicurezza previste, dalla Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 e dal successivo regolamento attuativo, a carico degli operatori sanitari per prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, si applicano anche per la vaccinazione anti-Coronavirus-19, purché la pratica di prevenzione sia prescritta in forma di obbligo o raccomandazione dalla legislazione statale, ovvero qualora la sua raccomandabilità possa intendersi derivata in coerenza con la legislazione statale eccezionale e d’emergenza, oppure sia prevista da atti amministrativi nazionali, comunque denominati, diretti a favorire la massima copertura vaccinale della popolazione e per questo aventi efficacia integrativa del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale.
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