Puglia : vietato da oggi lavorare dalle 12.30 alle 16.00 sotto il sole.

Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al Sole - ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica.

Ordinanza del presidente della giunta regionale Michele Emiliano - 26 giugno 2021, n. 182

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l’articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l’art. 650 del codice penale;

CONSIDERATO che durante la stagione estiva il territorio regionale è interessato da un’intensa attività di raccolta e movimentazione di frutta, ortaggi e prodotti tipici stagionali, con un notevole incremento della forza lavoro nelle campagne pugliesi;

CONSIDERATO che il lavoro nei campi è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal Sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella presente stagione estiva che vede la Puglia travolta da una eccezionale ondata di caldo con punte record di oltre 40 gradi;

CONSIDERATO che l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al Sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

CONSIDERATO altresì che l’INAIL nell’ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

PRESO ATTO che alcune amministrazioni comunali hanno già adottato provvedimenti urgenti a tutela della salute dei lavoratori in condizione di esposizione prolungata al Sole, tuttavia limitati all’ambito territoriale comunale di riferimento;

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, nelle more di un accordo tra il partenariato datoriale e sindacale, di cui la regione si farà promotrice, che possa meglio tutelare, in via ordinaria, la salute dei soggetti che operano nelle condizioni climatiche descritte;

RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio pugliese interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al Sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

RITENUTA quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio pugliese interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo con esposizione prolungata al Sole, di disporre, fino al 31 agosto 2021, il divieto lavorativo tra le 12:30 e le 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00 segnali un livello di rischio “ALTO”;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sentito l’Assessore alla Salute,

EMANA

la seguente Ordinanza

È vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al Sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2021, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.

Restano salvi i provvedimenti sindacali limitati all’ambito territoriale di riferimento.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art.650 c.p. se il fatto non costituisce più grave reato).

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni pugliesi.

Del contenuto della presente ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della struttura speciale “Comunicazione istituzionale” della Regione Puglia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 26 giugno 2021

Il Presidente

Michele Emiliano

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