“Attaccàti alla carta ti lu pepi” (di Pompeo Molfetta e Carlo Ferraro)

Premessa

 Una amministrazione  accorta dovrebbe sempre promuovere lo sviluppo di attività imprenditoriali private sul proprio territorio, sempre che queste siano conformi alla legge e che le condizioni agevolanti siano uguali per tutti.

Il fatto

 il 9/11/2020 un imprenditore, titolare di una attività commerciale in zona PIP, chiede di acquisire un area di proprietà comunale adiacente la sua attività. Si tratta di una superficie fondiaria in gran parte sottoposta a vincolo di rispetto stradale e perciò non edificabile se non in minima parte ed una porzione di un vecchio relitto stradale. La richiesta è inammissibile perché l’immobile non è ricompreso nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni.

Il 27/11/2020 (diciotto giorni dopo) la Giunta approva il nuovo Piano delle Alienazioni che include l’immobile di che trattasi che, censito con ortofoto del 1997, ha un’area stimata di 2.100 mq  ed un valore di mercato di 20.000 euro.

La giunta sottopone il Piano delle Alienazioni al Consiglio Comunale nell’atto di approvazione del Bilancio di Previsione in data 30/12/2020 e la maggioranza approva.

Il 5/3/2021 il responsabile del servizio Patrimonio e Urbanistica del Comune di Mesagne invita il proponente a produrre una manifestazione d’interesse all’acquisto del terreno di che trattasi. L’acquirente protocolla l’istanza in data 13/3/2020 specificando l’adesione al prezzo proposto, la disponibilità a farsi carico del frazionamento catastale e a percorrere la trattativa privata come previsto dal Regolamento Comunale vigente.

Il frazionamento catastale ed una più recente definizione aero-fotogrammetrica della superficie ridefiniscono le dimensioni dell’area che passa  da 2.000 a  2.892 mq ed il prezzo che passa  da 20.000 a 27.560,76 euro.  Le modifiche di cui sopra costituiscono variazione al Piano delle Alienazione che pertanto deve essere riapprovato dal Consiglio Comunale. In  data 26/7/2021 il Consiglio approva a maggioranza la modifica del piano delle Alienazione e valorizzazioni 2021/23 e rende possibile la cessione dell’immobile.

Considerazioni :

  • Il Piano delle Alienazioni è un documento di programmazione che costituisce un allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione in cui il Comune autonomamente e unilateralmente stabilisce quali siano i beni immobili meritevoli di esser messi in vendita. Non è un documento suscettibile di pubblicazione preventiva o di osservazione da parte dei cittadini e l’alienabilità degli immobili deve esser motivata, congrua e di evidente interesse pubblico.  La procedura seguita in questo caso, che chiameremo “ a casella signata”, non pare essere inquadrabile nella prassi ordinaria di costruzione del Piano delle Alienazioni.
  • L’immobile in questione nel 2001 viene ri-tipizzato ed incluso all’interno del comparto con iniziative produttive e dunque con capacità di sviluppare volume edificatorio anche se col vincolo del rispetto stradale. Per queste ragioni l’assegnazione di quell’area, secondo noi, doveva obbligatoriamente sottostare alle NTA di attuazione del PIP ed al regolamento di assegnazione delle aree che per queste circostanze prevede l’obbligatorietà dell’evidenza pubblica e non la trattativa privata.
  • Il regolamento per le procedure di gestione del patrimonio immobiliare prevede che la trattativa privata sia concessa in via straordinaria solo in quei casi in cui l’immobile è confinante esclusivamente con la proprietà del richiedente e nessun altro può accampare lo stesso diritto. Non ci risulta che questo vincolo sia stato accertato in atti e  se effettivamente non ci sono altri “frontisti” interessati all’area.
  • Una sentenza del TAR Campania (n°1490 del 4/9/’19) ritiene “illegittima la vendita di un bene immobile di proprietà comunale mediante procedura negoziata e diretta in assenza di adeguate forme di pubblicità”
  • Il prezzo di cessione concordato, secondo alcuni, sembra essere un po al di sotto del valore di mercato, ma anche questo non può esser deprecato perché non ci si può attaccare alla “carta ti lu pepi”.

Conclusioni

L’amministrazione in carica ha deliberato fin qui due soli provvedimenti riguardanti il PIP: la cessione di un area nel secondo comparto PIP non urbanizzato (nel deserto dei tartari) e la alienazione della superficie fondiaria di cui parliamo con procedure amministrative, a nostro avviso, molto discutibili. 

Due provvedimenti in deroga, “ad personam”, in assenza di pianificazione in cui è davvero difficile scorgere l’interesse collettivo e l’uguaglianza del diritto.

Come si poteva garantire il sostegno all’impresa privata e contemporaneamente l’interesse collettivo? Si poteva  cogliere l’istanza del privato ed inserirla in un progetto complessivo di variante del PIP che avrebbe consentito agli uffici tecnici di censire eventuali situazioni analoghe, di ridefinire complessivamente le aree di scarto, di rispetto, lo stato delle urbanizzazioni primarie e secondarie ed anche lo stato delle concessioni  non ancora completate. Questo avrebbe permesso di mettere a bando tutte le superfici alienabili o valorizzabili in usufrutto con meccanismo di evidenza pubblica, mettendo tutti gli operatori del primo comparto nelle stesse condizioni di fatto e di diritto. Ma evidentemente non era questo lo scopo

Pompeo Molfetta                                        Carlo Ferraro

Consigliere comunale                                 Consigliere comunale

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