Farmacie, un emendamento all'art. 48 del ddl per il Mercato e la Concorrenza

Farmacisti titolari di parafarmacie, figli di un Dio minore. Per questo, come primo firmatario, ho presentato un emendamento

all’Art. 48 del Disegno di Legge per il Mercato e la Concorrenza. Il testo mira, nelle intenzioni del sottoscritto e del gruppo Ala firmatario, ad una parziale liberalizzazione del mercato nel settore delle farmacie, consentendo l’assegnazione di nuove sedi anche ai titolari di parafarmacia laureati e in possesso di determinati requisiti.

Requisiti specifici, in parte stringenti, pensati, proprio come l’emendamento in sé, per far fronte a quella che ritengo essere diventata una vera e propria esigenza sociale, sindacale, occupazionale. Un’emergenza vissuta storicamente da tanti laureati in farmacia le cui competenze e risparmi rischiano di essere dispersi a suon di saracinesche abbassate.

Non si tratta, insomma, di un emendamento mirato a pochi. Perché pochi non possono certo essere considerati i circa 800 farmacisti titolari di parafarmacia figli del decreto Bersani cui, paradossalmente, è ancora oggi negata la possibilità di lavorare in linea con i loro studi e i loro sacrifici. Nessun concorso, nessuna garanzia, solo tante promesse non mantenute. Solo danni e, con la possibilità di apertura anche ai non laureati, pure le beffe.

Insomma, nessuna “battaglia contro le lobby”, come piace dire a qualcuno. Nessuna guerra, neppure, a categorie marchiate spesso con l’aggettivo “privilegiate”. Nulla di tutto questo. Solo la presa d’atto di una situazione difficile vissuta, con grande dignità, da un’intera categoria che merita di essere tutelata.

Sen. Pietro Iurlaro (ALA)

 

Emendamento

Art. 48

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Dal I gennaio 2016, è avviata la progressiva assegnazione, laddove il Servizio sanitario lo richieda, di sedi farmaceutiche ai laureati in farmacia titolari di parafarmacia che ne facciano richiesta, tenendo conto, nella fase iniziale, del rispetto della priorità dell'anzianità dell'apertura delle stesse e dei dovuti requisiti alla titolarità, assicurando una valutazione per soli titoli e con punteggi specifici. Possono accedere a detta assegnazione le parafarmacie operanti al 31 dicembre 2015 sul territorio nazionale. Sono comunque escluse le parafarmacie di proprietà di non laureati in farmacia, nonché dei titolari di farmacia diretti oppure attraverso trust, oppure per il tramite di una parentela fino almeno alla terza generazione. In conseguenza dell'eventuale avvenuta assegnazione, il titolare farmacista è tenuto a versare alle Stato una pagamento di euro di norma pari a 100 mila euro per ogni licenza. A tal fine il Servizio sanitario nazionale, trattiene, a compensazione, il due per cento, fino alla definizione dell’importo suddetto, dal rimborso erogato alla farmacia a fronte delle ricette mutuabili inviate periodicamente dalla farmacia medesima all'Asi territoriale.

3-ter. Con Decreto del Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuati i criteri e le modalità operative ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3-bis.

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