Le ragioni del no al referendum (Sara Calvano)
Ricordiamo che questo è un referendum confermativo, ciò significa che non è necessario il raggiungimento di un quorum.
La maggioranza che ha approvato questa riforma, è la minoranza rappresentata dall'attuale coalizione di governo, diventata maggioranza attraverso la legge elettorale "Porcellum"(dichiarata incostituzionale nel gennaio 2014, con sentenza n. 1/2014). Il premio di maggioranza previsto dal Porcellum causa una grave alterazione della rappresentanza democratica.
Il bicameralismo perfetto genera una bassa percentuale di "navette" tra Camera e Senato, 80,4% delle leggi sono approvate con una sola lettura in entrambe le Camere. Il nostro problema attuale è l'ipertrofia legislativa, dall'inizio della XVII legislatura ( venerdì 15 marzo 2013) fino al 30 giugno 2016 sono state approvate 224 leggi, significa che in media è stata promulgata una legge ogni 5 giorni. Con la riforma, non si riducono i tempi di legiferazione, in quanto anche sulle leggi monocamerali, si pronuncerà nell'80% dei casi il Senato, questo avviene perchè il Senato avrà la facoltà di proporre delle modifiche sul disegno di legge se viene chiesto dal 30% dei Senatori. Nell'attuale sistema politico tripartito, all'interno del Senato, si avrà sempre il 30% dei componenti che chiederanno emendamenti sul testo, quindi la legge verrà approvata ugualmente in terza lettura. Quando le leggi interessano i partiti vengono approvate velocemente. I tempi talvolta vengono rallentati dal divieto di mandato imperativo, poichè abbiamo parlamentari che non rispettano gli obblighi che hanno preso nei confronti dei cittadini quando sono stati eletti. Quando arrivano provvedimenti "pungenti" i parlamentari, per votare a favore, chiedono qualcosa in cambio, perchè non c'è un vincolo di mandato.
Ipotizzando che venga introdotto il vincolo di mandato, il parlamentare eletto dai cittadini agirebbe sulla basa di un mandato e qualora decidesse di cambiare partito, dovrebbe, decadere dalla carica e farsi nuovamente rieleggere con il nuovo partito con il quale ha deciso di andare. In questo modo ci sarebbe sempre la maggioranza che consentirebbe l'approvazione dei disegni di legge.
Diminuirà il numero dei Senatori, da 315 a 95, ma non si ridurranno i costi per il funzionamento del Senato, il risparmio sarà quindi relativo perchè non si va ad abolire completamente una Camera. Il Senato con la riforma non rappresenterà più la Nazione, bensì sarà rappresentante delle istituzioni territoriali come sancisce l'art. 55 cost.
L'art. 67 novellato afferma che i membri del parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, quando per coerenza i senatori dovrebbero agire sulla base di un mandato imperativo, in tal modo sarebbe possibile revocare il mandato nel momento in cui il Senatore non agisce nell'interesse del proprio territorio .
Sono state attribuite al Senato funzioni di tipo politico, che trasformano la camera di rappresentanza territoriale in una camera politica. Il problema è il seguente: alla camera territoriale corrispondono garanzie che non sono di tipo settoriale, creando enorme confusione. Il nuovo Senato nascendo in prospettiva territoriale e trasformandosi in una camera politica, risulta essere transgender. L'immunità serve se il senatore ha un ruolo politico e non territoriale, quindi perchè traslare l'immunità anche ai Sindaci e ai Consiglieri regionali? Al contempo, perchè eliminare l'indennità se i Senatori svolgono un ruolo politico, e non territoriale? perchè devono essere pagati come se fossero solo Sindaci? Si comprende quindi che tale riforma crea tanta confusione e soprattutto va ad eliminare dei contrappesi fondamentali.
L'art. 57 novellato riguarda la composizione del Senato: “Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica”, i Senatori saranno dei Consiglieri regionali, oppure dei Sindaci. Viene specificato che la durata del mandato dei Senatori coincide con quella degli organi da cui sono eletti, cioè da ciascun Consiglio regionale, ovvero dalla propria personale permanenza in carica (di Sindaco o consigliere).
L'incompatibilità viene eliminata
Con la riforma si va ad eliminare "l'incompatibilità", ovvero quella situazione giuridica, in cui il soggetto, validamente eletto non può cumulare nello stesso tempo la funzione di parlamentare con altra carica.
L' incompatibilità tra parlamentare e consigliere regionale viene sancita espressamente dall'art.122.2 cost. attuale.
I 95 senatori eletti continuerebbero a svolgere part-time la funzione di Consigliere Regionale o Sindaco nonostante il nuovo art. 64 comma 6 richieda ai membri del Parlamento, e non della sola Camera di partecipare alle sedute d'Assemblea e ai lavori delle Commissioni. Quindi essi svolgerebbero entrambe le funzioni in maniera non ottimale, andando a pregiudicare il lavoro dell'organo collegiale e il loro operato a livello locale.
La nomina dei Senatori
I senatori verranno nominati dai consigli regionali tra i consiglieri regionali e i sindaci. I politici si nominano tra loro.
art. 57 cost. novellato: "I Consigli Regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori" e poi continua: "la ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale" . Semplificando l'articolo, avremo Regioni come la Lombardia che sarà rappresentata da 14 Senatori mentre Calabria e Sardegna rappresentate da soli 3 Senatori, si avrà quindi una rappresentanza non proporzionale.
Modifica del Titolo V
La riforma nel rapporto Stato-Regioni elimina la potestà legislativa concorrente e attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materie quali: le politiche sociali, la tutela della salute, il governo del territorio, l'ambiente e il turismo che costituiscono il nucleo dell'autonomia legislativa regionale. Si conduce l'asse ad una centralizzazione a favore dello Stato, con la
“clausola di supremazia” il Governo può proporre che la legge dello Stato possa intervenire “in materia non riservata alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
In pratica lo Stato può, quando lo ritiene opportuno, su decisione del Governo, avocare a sé una materia di competenza esclusiva delle Regioni. Attenzione: su decisione del Governo. Si verificherà una decisa compressione dll’autonomia regionale. Il Senato dovrebbe avere maggior poteri che riguardano l'articolazione periferica dello Stato, sulle autonomie regionali e locali, tali competenze al contrario sono state attribuite alla Camera dei Deputati. Le decisioni che riguardano le regioni spetteranno alla Camera col solo parere del Senato (che sarà relegato a prendere decisioni marginali).
Il voto a data certa
Da una parte con la riforma viene abolita la reiterazione del decreto legge, atto normativo di carattere provvisorio avente forza di legge, adottato in casi straordinari di necessità e urgenza dal Governo, dall'altra parte viene introdotto il voto a data certa : la riforma prevede che il Governo possa richiedere una via preferenziale per l'approvazione di una legge essenziale per l'attuazione del programma di Governo. La Camera dei deputati ha 5 giorni di tempo per pronunciarsi. Si comprende agevolmente che il voto a data certa è una soluzione all'abolizione della reiterazione del decreto legge, resta quindi una corsia preferenziale a favore del Governo.
L'iniziativa legislativa popolare
Per l'iniziativa legislativa popolare il numero delle firme necessarie per presentare un progetto di legge da parte del corpo elettorale aumentano da 50 a 150 mila.
La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà.
Luigi Sturzo, Discorso, 1957
Sara Calvano