Aiga: richiesta di corresponsione Euro 400,00 sul contributo erogato per avviso START Regione Puglia per il sostegno al lavoro autonomo

Il Coordinamento Regionale Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) nella persona del Coordinatore Regionale, in rappresentanza delle Sezioni Aiga

di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Trani, espone quanto segue.

PREMESSO CHE

 Innumerevoli giovani avvocati pugliesi sono stati ammessi al beneficio del contributo economico pari ad Euro 2.000,00, previsto dall’avviso Start della Regione Puglia, quale misura di sostegno per i lavoratori autonomi titolari di partita Iva nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19.

La Regione Puglia ha corrisposto ai soggetti ammessi al beneficio del contributo dell’avviso Start, la somma di Euro 1.600,00 nell’attesa di chiarire se il suddetto contributo sia assoggettabile a ritenuta di acconto, trattenendo le residue Euro 400,00.

 Si è appreso da un articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno on line del 02/09/2020 che la Regione Puglia ha presentato un interpello alla Agenzia delle Entrate per chiedere lumi in ordine alla eventuale trattenuta fiscale da applicare sul contributo erogato per l’avviso Start.

     L’art. 10 bis Testo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 269 del 28 ottobre 2020), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (in questo stesso Supplemento Ordinario), recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19>> prevede espressamente che: 

“1. I contributi e le indennita' di qualsiasi natura erogati in  via eccezionale a seguito dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e diversi da  quelli  esistenti  prima  della  medesima  emergenza,  da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalita' di  fruizione  e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti  impresa,  arte  o professione, nonche' ai  lavoratori  autonomi,  non  concorrono  alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive (IRAP) e non rilevano ai fini  del  rapporto  di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917.       2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti  e  delle  condizioni  previsti  dalla   comunicazione   della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e  successive  modifiche,  alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello  stato  di emergenza  sul  territorio  nazionale  avvenuta  con   delibera   del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe)). “ 

CONSIDERATO CHE                               

La normativa di cui sopra non prevede che il contributo versato concorra alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione  ai  fini  dell'imposta  regionale  sulle attività produttive (IRAP) e che ad oggi non sono state ancora corrisposte le restanti Euro 400,00 previste a completamento del contributo totale di Euro 2.000,00,                                               

il Coordinamento Regionale Aiga Puglia 

CHIEDE

che venga corrisposta la somma di Euro 400,00, trattenuta dalla Regione Puglia, a tutti i lavoratori autonomi ammessi al beneficio del contributo previsto dall’avviso Start di Euro 2.000,00.

Il Coordinatore Regionale Aiga Puglia

Avv. Francesco Monopoli

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