Confconsumatori: ottomila euro di risarcimento per utente danneggiato dallo scaricabarile tra due compagnie telefoniche
“Era già accaduto in passato ma si sa le compagnie telefoniche, come le Banche, in molti casi, perdono il pelo ma non il vizio”
è questo il commento a caldo dell’avv. Emilio Graziuso – Responsabile del Coordinamento istituito tra la Confconsumatori e l’Associazione Nazionale “Dalla Parte del Consumatore” all’indomani di una importante sentenza emessa dal Giudice di Pace con la quale due primarie compagnie telefoniche hanno subito una sonora condanna al risarcimento del danno per non aver, in modo del tutto immotivato, posto in essere la migrazione di gestore richiesta dall’utente.
Ma andiamo con ordine, la vicenda inizia con una normale richiesta di migrazione da parte di un consumatore da un gestore ad un altro, avendo lo stesso aderito ad una allettante proposta per la propria utenza telefonica domestica e per il collegamento ad internet.
La migrazione, però, non avveniva e l’utente si ritrovava suo malgrado senza utenza telefonica e collegamento alla rete internet.
Cominciava, quindi, una vera e propria odiessea fatta di formali reclami e da uno scaricabarile di responsabilità, privo di giustificazione alcuna, tra le due società di telefonia.
Risultato lo sfortunato consumatore, dopo oltre 210 giorni senza linea e connessione, chiedeva l’erogazione del servizio ad un terzo gestore, perdendo, però, il proprio numero di telefono storico.
Intanto, non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione, l’utente esperiva una azione giudiziaria dinnanzi al Giudice di Pace nei confronti delle due compagnie telefoniche che, in modo del tutto incomprensibile, non avevano dato seguito alla richiesta di migrazione.
E così, al termine di un processo, caratterizzato da una complessa attività istruttoria, è stata, finalmente emanata la sentenza con la quale sono stati riconosciuti dall’Autorità Giudiziaria i diritti dell’utente telefonico.
Più in particolare, è stato riconosciuto sia il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale subito a causa della soppressione, per oltre 7 mesi della linea telefonica e del collegamento ad internet, oltre che per la perdita del numero di telefono storico di utenza fissa.
Tali danni sono stati liquidati dal Giudice nella misura di € 4.400,00 per compensare la perdita di tempo, fax, telefonate e reclami inviati costantemente in 7 mesi di odissea.
Inoltre, le due compagnie sono state condannate al rimborso delle spese vive sostenute dall’utente per la nuova utenza telefonica nonché è stata riconosciuta l’illegittimità delle fatture emesse dalle due compagnie parti in causa successivamente alla cessazione della erogazione della linea.
“Una sentenza contenente una condanna esemplare dato anche il conto di quasi € 8.000,00 presentato alle due compagnie per il loro comportamento lesivo dei diritti del consumatore” afferma l’avv. Graziuso – “La speranza della nostra Associazione è che questa pronunzia, come altre in precedenza ottenute, possano disincentivare tali comportamenti”
Per maggiori informazioni 347 – 0628721