Cgil, Cisl, Uil: salvaguardia lavoratori somministrati

Lettera al Prefetto

 

Spett.le Prefetto,

riteniamo utile porre alla Sua attenzione una riflessione a carattere tecnico giuridico inerente la situazione dei lavoratori e delle lavoratrici inquadrate con contratti di somministrazione .

     In questo contesto socio-economico mondiale particolarmente convulso è quanto mai necessario individuare misure straordinarie a tutela della continuità occupazionale e retributiva di tutti i lavoratori in somministrazione e a tempo determinato coinvolti dall’emergenza COVID-19.

     La natura drammaticamente emergenziale della situazione che stiamo vivendo e la decretazione d'urgenza che ne è derivata consentono (impongono) di fornire una lettura meno formalistica del dettato normativo di cui all'art. 32 lett. c del d.lgs. n. 81 del 2015.

     La circostanza che sia attualmente in corso presso l'azienda di turno - come presso qualsivoglia altra azienda - un ammortizzatore sociale connotato da specialità qual è quello di cui agli artt. 19 ss. del d.l. 18 del 17.02.2020 (c.d. decreto Cura Italia), non integra ipotesi sovrapponibile a quella preclusiva di cui al citato art. 32 del d.lgs. 81/2015, atteso che la ratio di detta norma è coerente e condivisibile in un contesto di normalità operativa ed al fine di evitare odiose pratiche elusive da parte del soggetto datoriale.

     Nel caso di specie, la natura eccezionale delle misure previste dall'art. 19 ss. del d.l. Cura Italia - non assimilabile neanche latamente alla ratio della CIGO ordinaria - impone di valutarne gli ambiti applicativi in una logica massimamente espansiva, volta a preservare la continuità imprenditoriale del tessuto produttivo e la continuità reddituale alla più ampia platea possibile di lavoratori.

     In questa logica, non si ritiene che la attuale collocazione in CIGO (ex d.l. Cura Italia) di parte o tutti i lavoratori dipendenti di un’azienda sia ostativa alla contestuale permanenza dei lavoratori in somministrazione i quali, al pari dei lavoratori non somministrati, potrebbero essere destinatari di altro ammortizzatore straordinario (CIGD, con possibile posticipo del termine di scadenza inizialmente convenuto).

     Tanto al fine di consentire da un lato la continuità reddituale anche a questa platea più esposta alle intemperie generate sul mercato del lavoro dalla situazione epidemica in corso; per altro verso, permetterebbe all'azienda di avere un organico già strutturato in vista della auspicabile (e neanche tanto lontana) ripartenza produttiva.

     La cessazione di ogni rapporto di somministrazione alla relativa scadenza si tradurrebbe in una scelta obiettivamente castrante per lo stesso soggetto datoriale che, così facendo, si libera di operatori già formati ed inseriti nel contesto produttivo ed i cui costi, nelle more della situazione contingente, sarebbero integralmente coperti dall'ammortizzatore sociale.

      È in questo contesto che è stato sottoscritto da parte di Assolavoro (Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro) ed i sindacati di categoria (Nidil Cgil, Felsa Cisl, UilTemp Uil) un accordo che va ad individuare misure straordinarie a tutela della continuità occupazionale e retributiva di tutti i lavoratori in somministrazione coinvolti dall’emergenza COVID-19, prevedendo uno stanziamento di 10 milioni di euro dal fondo di solidarietà per far fronte alle emergenze.

   

                                                          Il citato accordo prevede:

  • che sia garantito il Trattamento di Integrazione Salariale “in deroga”, in via straordinaria e sperimentale, attraverso un appostamento di 10 milioni di euro a valere sul Fondo di Solidarietà di settore, nel caso in cui l’utilizzatore (l’azienda presso cui è impiegato il lavoratore in somministrazione) non attivi alcun ammortizzatore sociale;
  • l’estensione del Trattamento di Integrazione Salariale ordinario anche ai lavoratori in somministrazione con meno di 90 giornate di anzianità nel

     Alla luce di quanto innanzi, è evidente che la cessazione e/o la mancata proroga o rinnovazione da parte dell'azienda dei contratti di somministrazione ed tempus ad oggi in essere, integrerebbe - soprattutto nei rapporti connotati da particolare durata - una sorta di "licenziamento", in netto contrasto con la logica sottesa alla decretazione d'urgenza (art. 46 del D.L. Cura Italia) che, invece, ha inibito, per almeno un bimestre, l'adozione di qualsivoglia provvedimento risolutivo fondato di ragioni di carattere economico.

     Attraverso il ricorso agli strumenti di aiuto innanzi richiamati, l'azienda potrà attraversare la presente fase senza particolari oneri e contraccolpi, assicurando al contempo al lavoratore la legittima prosecuzione del proprio rapporto di lavoro.

        In attesa di un Suo gradito riscontro, inviamo cordiali saluti.

                           CGIL                                    CISL                                               UIL

                     Antonio Macchia               Antonio Castellucci                   Tonino Licchello

  

 

                        NIDIL CGIL                               FELSA CISL                               UIL Temp UIL

                    Giovanna Tomaselli                       Pietro Berrettini                           Cosimo Zuccaro


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