Uilp: Inps fornisce chiarimenti sulla situazione reddituale.

 

La Uil pensionati provinciale di Brindisi informa i propri iscritti che l’Inps, con Messaggio del 27.09.2013, n. 15256, fornisce chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2012, che di seguito vi illustriamo, distinguendo i pensionati esclusi e quelli soggetti al predetto obbligo della dichiarazione.

 

 L’Istituto, infatti, precisa che i pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con redditi da lavoro autonomo, sono:

 

- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;

- i titolari di pensione di vecchiaia.

- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1 gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del d.l. 25.6.2008, n. 112 convertito in legge 6.8.2008, n. 133;

- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro;

- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Viene precisato, inoltre, che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi.

L’Inps, per quanto riguarda i pensionati soggetti all’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo, precisa, che sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2012 entro il 30 settembre 2013, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF, tutti coloro che non rientrano nelle casistiche prima richiamate.

Per quanto riguarda i redditi da dichiarare, l’Inps precisa che i redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

Con la medesima comunicazione sarà possibile dichiarare i redditi percepiti negli anni precedenti, ove non si fosse già provveduto.

Mentre, sulle modalità di presentazione della dichiarazione, l’Istituto puntualizza che i soggetti tenuti alla dichiarazione individuati a livello centrale hanno ricevuto la richiesta di presentare la dichiarazione in argomento con il “bustone” .

Per coloro che non avessero ricevuto la richiesta, prosegue l’Inps, pur essendo tenuti a rendere la dichiarazione, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione dedicata del portale dell’Istituto.

L’Istituto, inoltre si sofferma sul regime sanzionatorio, precisando che, ai sensi della normativa vigente, i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Detta somma sarà prelevata dall'ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.

Inoltre, per ciò che concerne la dichiarazione a preventivo per l’anno 2013, l’Istituto chiarisce che le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo vengono effettuate provvisoriamente dagli enti previdenziali sulla base della dichiarazione dei redditi che i pensionati prevedono di conseguire nel corso dell'anno.

A tal fine gli interessati sono tenuti a rilasciare all'ente previdenziale competente apposita dichiarazione, secondo le modalità dianzi riportate.

Le trattenute sono conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, rilasciata dagli interessati entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

Pertanto i pensionati, nei cui confronti trova applicazione il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, che svolgano nel corrente anno attività di lavoro autonomo sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2013.

Le trattenute che verranno operate sulla pensione "a preventivo" saranno conguagliate sulla base della dichiarazione dei redditi 2013 resa a consuntivo nell'anno 2014.

Infine, ai fini dell’acquisizione dei redditi dichiarati, conclude l’Inps, da lavoro autonomo dichiarati dai pensionati devono essere acquisiti con le procedure di ricostituzione delle pensioni secondo le modalità in atto.

La Uil pensionati provinciale di Brindisi informa i propri iscritti che sono tenuti a presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata a preventivo non abbia avuto variazioni e comunica ai propri iscritti che per tutte le informazioni a tal riguardo, possono recarsi presso le nostre strutture del CAF UIL per avere da loro una efficace informativa ed il relativo servizio.

 

Il Segretario Provinciale UILP

 Tindaro Giunta

 

 

 

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