Mesagne - San Severo, gara persa a tavolino, ossia ... piove sul bagnato!
Il giudice sportivo in merito alla gara Mesagne - San Severo, ha accolto il reclamo del San Severo, e delibera di comminare al Mesagne Calcio la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3.
In merito a questa decisione, il Mesagne Calcio presenterà ricorso presso la Corte Sportiva di Appello Territoriale.
Gara del 25/11/2018 Mesagne-San Severo: il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali e rilevato che:
con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo – ritualmente inviato alla controinteressata – l’Usd Alto Tavoliere San Severo chiedeva di comminare la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in danno dell’Asd Mesagne Calcio 2011.esponeva che, al 45′ del secondo tempo, aveva luogo lo spegnimento delle sole torri faro dello stadio, allorquando non stava piovendo. Eccepiva altresì che, contemporaneamente, le pertinenze e le aree limitrofe del campo risultavano regolarmente illuminate.
Rimarcava infine che i collaboratori dell’Asd Mesagne Calcio 2011 – una volta verificato il presunto malfunzionamento delle torri di illuminazione – non avevano svolto alcuna attività finalizzata al ripristino dello status quo ante. Seguiva la puntualizzazione che l’Asd Mesagne Calcio 2011 – al 45′ del secondo tempo – stesse perdendo per 0-1 e fosse in inferiorità numerica di un uomo.
con supplemento di referto del 14/01/2019 il Direttore di gara precisava quanto segue: 1) che la gara era iniziata con 20′ di ritardo, dieci addebitabili all’Asd Mesagne Calcio 2011 poiché l’impianto era occupato da altra gara Figc e 10 all’Usd Alto Tavoliere San Severo, per il ritardato arrivo presso l’impianto sportivo; 2) che al 44′ del secondo tempo – allorquando cadeva una leggerissima pioggia – ben diversa dall’acquazzone abbattutosi sull’impianto per tutto il primo tempo – avveniva lo spegnimento dell’impianto di illuminazione artificiale; 3) dopo lo spegnimento di cui al punto (2) aveva rilevato che l’illuminazione degli spogliatoi e delle aree circostanti era regolarmente funzionante: interrogato il dirigente accompagnatore della squadra ospitante gli veniva riferito che i due impianti erano dotati di differenti punti di alimentazione; 4) che aveva richiesto immediatamente ai tesserati dell’Asd Mesagne Calcio 2011 di ripristinare le condizioni di luminosità precedenti: gli veniva risposto che non era possibile ripristinarle, in quanto il quadro/generatore era ubicato in posto diverso dagli spogliatoi; 5) che, pertanto, l’arbitro non ha potuto verificare che sia stato effettivamente fatto tutto il possibile o anche solo che qualcuno si sia realmente adoperato per risolvere il problema e ripristinare l’illuminazione.
alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro questo Giudice ritiene che la società Asd Mesagne Calcio 2011 – attraverso contegni commissivi e/o omissivi – debba essere ritenuta responsabile oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, impedendone la conclusione ex art. 17 comma 1 del Codice di Giustizia sportiva.
Tanto premesso
DELIBERA
1) di accogliere il reclamo proposto dall’Usd Alto Tavoliere San Severo e, per l’effetto, di comminare all’Asd Mesagne Calcio 2011 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 ex art. 17 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;
2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l’accoglimento del medesimo.